cassazione tributi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 30768 depositata il 6 novembre 2023 – In materia di imposte dirette, in tema di rimborso del credito d’imposta esposto in dichiarazione, i termini entro cui l’Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento, sono volti ad imporre un obbligo all’Amministrazione, ma non pongono un limite all’esercizio dei diritti del contribuente e dunque non incidono sul decorso del termine di prescrizione del credito di quest’ultimo

In materia di imposte dirette, in tema di rimborso del credito d’imposta esposto in dichiarazione, i termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento, sono volti ad imporre un obbligo all'Amministrazione, ma non pongono un limite all'esercizio dei diritti del contribuente e dunque non incidono sul decorso del termine di prescrizione del credito di quest’ultimo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31260 depositata il 9 novembre 2023 – L’IMU/ICI, TARSU e per quei tributi locali aventi natura di obbligazione periodica o di durata soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. Il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, salvo i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie “derivanti da sentenza passata in giudicato”

L'IMU/ICI, TARSU e per quei tributi locali aventi natura di obbligazione periodica o di durata soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, salvo i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie “derivanti da sentenza passata in giudicato”

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31188 depositata il 9 novembre 2023 – L’efficacia del giudicato rileva solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente e l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica, quindi, soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo

L'efficacia del giudicato rileva solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente e l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica, quindi, soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31003 depositata il 7 novembre 2023 – Può dedursi, riguardo all’IRAP, il giudicato formatosi riguardo a diverse annualità. A tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.

Può dedursi, riguardo all'IRAP, il giudicato formatosi riguardo a diverse annualità. A tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16958 depositata il 1 giugno 2023 – Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), ossia dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell’art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30779 depositata il 6 novembre 2023 – Il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste dall’art. 29, comma 2, della richiamata convenzione, con speciale riferimento alla necessità di allegare all’istanza di rimborso “un attestato dello Stato contraente (…) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso”

Il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste dall'art. 29, comma 2, della richiamata convenzione, con speciale riferimento alla necessità di allegare all'istanza di rimborso "un attestato dello Stato contraente (...) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso"

Corte di Cassazione ordinanza n. 31220 depositata il 9 novembre 2023 – In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi

In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30123 depositata il 30 ottobre 2023 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

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