cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23284 depositata il 28 agosto 2024 – La definizione agevolata sopravvenuta della vicenda sostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge per cui va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti

La definizione agevolata sopravvenuta della vicenda sostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge per cui va dichiarata quindi l'estinzione del giudizio rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23291 depositata il 28 agosto 2024 – L’osservanza delle previsioni regolamentari costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità dei costi inerenti al consumo di carburante dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sia per la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di combustibile, e che gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili

L'osservanza delle previsioni regolamentari costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità dei costi inerenti al consumo di carburante dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sia per la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di combustibile, e che gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22858 depositata il 14 agosto 2024 – La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio

La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d'ufficio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 23991 depositata il 6 settembre 2024 – In caso di accesso mirato la garanzia al contraddittorio endoprocedimentale per il contribuente è assicurata dalla concessione del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dal rilascio del verbale di consegna, senza che possa, invece, ritenersi che lo stesso debba ricevere un successivo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, ove le stesse non siano state compiute presso la sede del contribuente, ma presso gli uffici finanziari

In caso di accesso mirato la garanzia al contraddittorio endoprocedimentale per il contribuente è assicurata dalla concessione del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dal rilascio del verbale di consegna, senza che possa, invece, ritenersi che lo stesso debba ricevere un successivo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, ove le stesse non siano state compiute presso la sede del contribuente, ma presso gli uffici finanziari

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23281 depositata il 28 agosto 2024 – L’onere della prova relativamente alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, “mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

L'onere della prova relativamente alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, "mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23279 depositata il 28 agosto 2024 – Omessa notificazione cartella di pagamento – Prescrizione del credito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23279 depositata il 28 agosto 2024 Tributi - Intimazione di pagamento - Omessa notificazione cartella di pagamento - Prescrizione del credito - Assenza di indicazione calcolo degli interessi - Rigetto Rilevato che 1. La contribuente Mo.An. ha impugnato una intimazione di pagamento notificata in data 29 marzo 2016, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23118 depositata il 26 agosto 2024 – In tema di accisa non pagate sugli oli minerali importati da altri Stati senza assolvimento dell’imposta, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’esistenza di una frode, grava sulla stessa, ai fini dell’articolo 2697 del cod. civ., l’onere di provare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, oltre all’elemento oggettivo (nella specie, importazione di partite di oli minerali con presentazione di documenti falsi in dogana), anche di quello soggettivo, ovvero che l’acquirente era a conoscenza della frode o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale di operatore petrolifero; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sull’acquirente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’accisa, la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, facilmente retrovertibili, né la mancanza di benefici dalla rivendita degli olii minerali, data l’entità del carico fiscale

In tema di accisa non pagate sugli oli minerali importati da altri Stati senza assolvimento dell'imposta, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'esistenza di una frode, grava sulla stessa, ai fini dell'articolo 2697 del cod. civ., l'onere di provare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, oltre all'elemento oggettivo (nella specie, importazione di partite di oli minerali con presentazione di documenti falsi in dogana), anche di quello soggettivo, ovvero che l'acquirente era a conoscenza della frode o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale di operatore petrolifero; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sull'acquirente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'accisa, la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, facilmente retrovertibili, né la mancanza di benefici dalla rivendita degli olii minerali, data l'entità del carico fiscale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 23167 depositata il 27 agosto 2024 – In tema di sanzioni tributarie, qualora nella fase endoprocedimentale il contribuente abbia articolato deduzioni difensive, la motivazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni deve tener conto anche delle predette deduzioni. Si tratta di una regola di garanzia, prevista a tutela del contribuente, che si traduce nell’obbligo erariale di procedere alla irrogazione di sanzioni solo a mezzo di atto fornito di motivazione rafforzata

In tema di sanzioni tributarie, qualora nella fase endoprocedimentale il contribuente abbia articolato deduzioni difensive, la motivazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni deve tener conto anche delle predette deduzioni. Si tratta di una regola di garanzia, prevista a tutela del contribuente, che si traduce nell'obbligo erariale di procedere alla irrogazione di sanzioni solo a mezzo di atto fornito di motivazione rafforzata

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