Violano l’art. 6, comma 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, interpretazioni eccessivamente formalistiche dei requisiti di ammissibilità prescritti per il ricorso per cassazione. Il principio di autosufficienza del ricorso non giustifica limitazioni non proporzionate e non sufficientemente prevedibili del diritto di accesso alle giurisdizioni superiori, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di integrale trascrizione dei documenti citati nel motivo di ricorso.

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