CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 09 marzo 2021, n. C-344/19 – L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE un periodo di prontezza in regime di reperibilità, nel corso del quale un lavoratore debba unicamente essere raggiungibile per telefono ed essere in grado di raggiungere il proprio luogo di lavoro, in caso di necessità, entro un termine di un’ora, avendo però la possibilità di soggiornare in un alloggio di servizio messo a sua disposizione dal suo datore di lavoro in questo luogo di lavoro, senza essere tenuto a restarvi, costituisce, nella sua interezza, orario di lavoro, ai sensi della disposizione sopra citata, soltanto qualora risulti da una valutazione globale dell’insieme delle circostanze del caso di specie

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE un periodo di prontezza in regime di reperibilità, nel corso del quale un lavoratore debba unicamente essere raggiungibile per telefono ed essere in grado di raggiungere il proprio luogo di lavoro, in caso di necessità, entro un termine di un’ora, avendo però la possibilità di soggiornare in un alloggio di servizio messo a sua disposizione dal suo datore di lavoro in questo luogo di lavoro, senza essere tenuto a restarvi, costituisce, nella sua interezza, orario di lavoro, ai sensi della disposizione sopra citata, soltanto qualora risulti da una valutazione globale dell’insieme delle circostanze del caso di specie

CORTE D GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 febbraio 2021, n. C604/19 – La conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà prevista da una normativa nazionale dietro pagamento di un canone costituisce una cessione di beni, ai sensi della suddetta disposizione

La conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà prevista da una normativa nazionale dietro pagamento di un canone costituisce una cessione di beni, ai sensi della suddetta disposizione

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 11 febbraio 2021, n. C-407/19 e C-471/19 – Non ostano a una normativa nazionale che obbliga persone o imprese che intendano esercitare attività portuali in una zona portuale, comprese attività estranee al carico e allo scarico di navi in senso stretto, a ricorrere esclusivamente a lavoratori portuali riconosciuti come tali conformemente alle condizioni e alle modalità fissate in applicazione di tale normativa, purché dette condizioni e modalità, da un lato, si basino su criteri oggettivi, non discriminatori, predeterminati e che consentano ai lavoratori portuali di altri Stati membri di dimostrare di soddisfare, nel loro Stato di origine, requisiti equivalenti a quelli applicati ai lavoratori portuali nazionali e, dall’altro, non stabiliscano un contingente limitato di lavoratori che possono essere oggetto di un simile riconoscimento

Non ostano a una normativa nazionale che obbliga persone o imprese che intendano esercitare attività portuali in una zona portuale, comprese attività estranee al carico e allo scarico di navi in senso stretto, a ricorrere esclusivamente a lavoratori portuali riconosciuti come tali conformemente alle condizioni e alle modalità fissate in applicazione di tale normativa, purché dette condizioni e modalità, da un lato, si basino su criteri oggettivi, non discriminatori, predeterminati e che consentano ai lavoratori portuali di altri Stati membri di dimostrare di soddisfare, nel loro Stato di origine, requisiti equivalenti a quelli applicati ai lavoratori portuali nazionali e, dall’altro, non stabiliscano un contingente limitato di lavoratori che possono essere oggetto di un simile riconoscimento

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 21 gennaio 2021, n. C-501/19 – Un titolare di diritti d’autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore di un organizzatore di spettacoli, utilizzatore finale, qualora quest’ultimo sia autorizzato, in virtù di una licenza non esclusiva, a comunicare tali opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva designato, che agisce in nome proprio, ma per conto di tale titolare di diritti d’autore

Un titolare di diritti d’autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore di un organizzatore di spettacoli, utilizzatore finale, qualora quest’ultimo sia autorizzato, in virtù di una licenza non esclusiva, a comunicare tali opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva designato, che agisce in nome proprio, ma per conto di tale titolare di diritti d’autore

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 20 gennaio 2021, n. C-655/19 – L’operazione mediante la quale una persona si aggiudica un immobile pignorato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata avviato al fine di recuperare l’importo di un prestito precedentemente concesso e, dopo qualche tempo, procede alla vendita di tale immobile non costituisce, di per sé, un’attività economica qualora tale operazione rientri nel mero esercizio del diritto di proprietà e nella buona gestione del patrimonio privato, cosicché detta persona non può, con riferimento a tale operazione, essere considerata un soggetto passivo

L’operazione mediante la quale una persona si aggiudica un immobile pignorato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata avviato al fine di recuperare l’importo di un prestito precedentemente concesso e, dopo qualche tempo, procede alla vendita di tale immobile non costituisce, di per sé, un’attività economica qualora tale operazione rientri nel mero esercizio del diritto di proprietà e nella buona gestione del patrimonio privato, cosicché detta persona non può, con riferimento a tale operazione, essere considerata un soggetto passivo

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 10 dicembre 2020, n. C-488/18 – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) – Esenzione di “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 10 dicembre 2020, n. C-488/18 Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) - Esenzione di "talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica" - Effetto diretto - Nozione di "organismi [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 novembre 2020, n. C-302/19 – L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 01 dicembre 2020, n. C-815/18 – La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada

La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada

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