CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 12 novembre 2020 , n. C-734/19 – Il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 12 novembre 2020 , n. C-734/19 Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Abbandono dell’attività inizialmente prevista - Rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta a monte - Attività immobiliare 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 26 novembre 2020, n. C-787/18 – La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo, sulla base dell’articolo 188, paragrafo 2, di tale direttiva, che il cedente di un bene immobile non è tenuto a procedere alla rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a monte in una situazione in cui il cessionario utilizzerà tale bene immobile solo per operazioni che danno diritto a detrazione, impone altresì al cessionario di procedere alla rettifica di tale detrazione per la restante durata del periodo di rettifica, qualora egli ceda, a sua volta, il bene immobile di cui trattasi ad un terzo che non lo utilizzerà per operazioni siffatte

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 26 novembre 2020, n. C-787/18 Rinvio pregiudiziale - Normativa nazionale che prevede la rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte di un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione - Vendita a singoli da parte di una società di un immobile dato [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 12 novembre 2020 , n. C-734/19 – Il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile

il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 18 novembre 2020, n. C-463/19 – Gli articoli 14 e 28 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 non ostano alla disposizione di un contratto collettivo nazionale che riserva alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a condizione che tale congedo supplementare sia diretto a tutelare le lavoratrici con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità

Gli articoli 14 e 28 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 non ostano alla disposizione di un contratto collettivo nazionale che riserva alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a condizione che tale congedo supplementare sia diretto a tutelare le lavoratrici con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 11 novembre 2020, n. C-300/19 – Al fine di valutare se un licenziamento individuale contestato faccia parte di un licenziamento collettivo, il periodo di riferimento previsto da tale disposizione per determinare l’esistenza di un licenziamento collettivo deve essere calcolato prendendo in considerazione tutti i periodi di 30 o di 90 giorni consecutivi nel corso dei quali tale licenziamento individuale è intervenuto, e durante i quali si è verificato il maggior numero di licenziamenti effettuati dal datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, ai sensi della stessa disposizione

Al fine di valutare se un licenziamento individuale contestato faccia parte di un licenziamento collettivo, il periodo di riferimento previsto da tale disposizione per determinare l’esistenza di un licenziamento collettivo deve essere calcolato prendendo in considerazione tutti i periodi di 30 o di 90 giorni consecutivi nel corso dei quali tale licenziamento individuale è intervenuto, e durante i quali si è verificato il maggior numero di licenziamenti effettuati dal datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, ai sensi della stessa disposizione

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 15 ottobre 2020, n. C-335/19 – L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell’IVA e non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch’esso ancora registrato quale soggetto passivo dell’IVA

L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell’IVA e non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch’esso ancora registrato quale soggetto passivo dell’IVA

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 14 ottobre 2020, n. C-677/19 – Il principio di effettività, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione che ha una durata di circa un anno e che decorre dall’entrata in vigore di tale normativa volta a rimediare alla violazione di detto diritto

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 14 ottobre 2020, n. C-677/19 Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto dell’Unione - Principio di leale cooperazione - Principi di equivalenza e di effettività - Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione - Termine previsto per presentare le domande di rimborso di tali [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 08 ottobre 2020, n. C-657/19 – IVA, la stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza ad opera di un esperto indipendente, per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, che sono utilizzate da quest’ultima per valutare la portata dei diritti alle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale di cui possono beneficiare i suoi assicurati, rappresenta una prestazione di servizi strettamente connessa con l’assistenza e la previdenza sociale, a condizione che essa sia indispensabile a garantire il corretto espletamento delle operazioni rientranti in tale ambito

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 08 ottobre 2020, n. C-657/19 Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) - Prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale - Stesura di perizie di valutazione dello stato di non autosufficienza - [...]

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