CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 01 ottobre 2020, n. C-405/19 – IVA – La circostanza che le spese effettuate dal soggetto passivo vadano a beneficio anche di un terzo non osta a che tale soggetto passivo possa detrarre integralmente l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativa a tali spese, nel caso in cui esse non rientrino tra le spese generali del soggetto passivo, ma costituiscano spese imputabili a determinate operazioni a valle, purché dette spese presentino un nesso diretto e immediato con le operazioni imponibili del soggetto passivo, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze in cui tali operazioni si sono svolte

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 01 ottobre 2020, n. C-405/19 Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) - Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte - Servizi di cui hanno beneficiato anche terzi - Esistenza di un nesso [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 24 settembre 2020, n. C-223/19 – Le Direttive 2000/78/CE e 2006/54/CE non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i beneficiari di una pensione che un’impresa controllata dallo Stato si è impegnata, mediante contratto, a versare loro direttamente e che supera determinate soglie fissate da tale normativa si vedono privati, da un lato, di un importo trattenuto sulla parte di tale pensione eccedente una di dette soglie e, dall’altro, del beneficio di un’indicizzazione contrattualmente convenuta di detta pensione, per il solo fatto che detta normativa si applica unicamente a beneficiari che hanno superato una determinata età.

non osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i beneficiari di una pensione che un’impresa controllata dallo Stato si è impegnata, mediante contratto, a versare loro direttamente e che supera determinate soglie fissate da tale normativa si vedono privati, da un lato, di un importo trattenuto sulla parte di tale pensione eccedente una di dette soglie e, dall’altro, del beneficio di un’indicizzazione contrattualmente convenuta di detta pensione, per il solo fatto che detta normativa si applica unicamente a beneficiari che hanno superato una determinata età.

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 16 settembre 2020, n. C-528/19 – L’autorizzazione allo sfruttamento di una cava, concessa unilateralmente dall’amministrazione di uno Stato membro, non costituisce il corrispettivo ottenuto da un soggetto passivo che ha effettuato lavori di ampliamento di una strada comunale senza corrispettivo in denaro, con la conseguenza che tali lavori di ampliamento non costituiscono un’operazione a titolo oneroso ai sensi della medesima direttiva

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 16 settembre 2020, n. C-528/19 Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - IVA - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Nascita e portata del diritto a detrazione - Ampliamento di una strada appartenente a un comune - Contabilizzazione dei costi [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 16 settembre 2020, C-674/19 – Un tabacco per pipa ad acqua (narghilè), composto da tabacco per il 24% e da altre sostanze come sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e un conservante, deve essere qualificato come «prodotto costituito parzialmente da sostanze diverse dal tabacco» e come «tabacco da fumo» e, pertanto, deve essere considerato, nel suo complesso e indipendentemente dalle sostanze diverse dal tabacco che lo compongono, come tabacco da fumo assoggettato all’accisa sul tabacco

Un tabacco per pipa ad acqua (narghilè), composto da tabacco per il 24% e da altre sostanze come sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e un conservante, deve essere qualificato come «prodotto costituito parzialmente da sostanze diverse dal tabacco» e come «tabacco da fumo» e, pertanto, deve essere considerato, nel suo complesso e indipendentemente dalle sostanze diverse dal tabacco che lo compongono, come tabacco da fumo assoggettato all’accisa sul tabacco

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 16 luglio 2020, n. C-610/18 – Il datore di lavoro di un autotrasportatore internazionale è l’impresa che esercita l’autorità effettiva su tale autotrasportatore, sopporta, di fatto, il costo salariale corrispondente e dispone del potere effettivo di licenziarlo, e non l’impresa con cui detto autotrasportatore ha stipulato un contratto di lavoro e che è formalmente presentata in tale contratto come datore di lavoro di questo stesso autotrasportatore

Il datore di lavoro di un autotrasportatore internazionale è l’impresa che esercita l’autorità effettiva su tale autotrasportatore, sopporta, di fatto, il costo salariale corrispondente e dispone del potere effettivo di licenziarlo, e non l’impresa con cui detto autotrasportatore ha stipulato un contratto di lavoro e che è formalmente presentata in tale contratto come datore di lavoro di questo stesso autotrasportatore

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 09 luglio 2020, n. C-374/19 – E’ conforme alla normativa UE la normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo che ha acquisito il diritto di detrarre proporzionalmente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla costruzione di una caffetteria annessa alla casa di riposo che esso gestisce ai fini di operazioni esenti dall’IVA e destinata a essere utilizzata sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti, è obbligato a rettificare la detrazione iniziale dell’IVA, qualora tale soggetto passivo abbia cessato, nei locali di detta caffetteria, qualsiasi operazione soggetta a imposta, se esso ha continuato a realizzare operazioni esenti in tali locali, ormai pertanto destinati a queste sole operazioni

E' conforme alla normativa UE la normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo che ha acquisito il diritto di detrarre proporzionalmente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla costruzione di una caffetteria annessa alla casa di riposo che esso gestisce ai fini di operazioni esenti dall’IVA e destinata a essere utilizzata sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti, è obbligato a rettificare la detrazione iniziale dell’IVA, qualora tale soggetto passivo abbia cessato, nei locali di detta caffetteria, qualsiasi operazione soggetta a imposta, se esso ha continuato a realizzare operazioni esenti in tali locali, ormai pertanto destinati a queste sole operazioni

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 02 luglio 2020, n. C-231/19 – Una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d’investimento e altri fondi non rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

Una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d’investimento e altri fondi non rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

Corte di Giustizia UE causa C-835/18 depositata il 2 luglio 2020 – La normativa UE sul sistema IVA osta a una normativa nazionale o a una prassi amministrativa nazionale che non consenta ad un soggetto passivo che abbia effettuato operazioni che in un momento successivo si sono rivelate rientrare nel regime dell’inversione contabile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), di correggere le fatture relative a tali operazioni e di avvalersene mediante la rettifica di una precedente dichiarazione fiscale o mediante la presentazione di una nuova dichiarazione fiscale che tenga conto della correzione così effettuata, ai fini del rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e versata da tale soggetto passivo, per il motivo che il periodo per il quale dette operazioni sono state effettuate era già stato oggetto di una verifica fiscale al termine della quale l’amministrazione tributaria competente aveva emesso un avviso di accertamento che, non essendo stato contestato dal soggetto passivo in parola, era divenuto definitivo

La normativa UE sul sistema IVA osta a una normativa nazionale o a una prassi amministrativa nazionale che non consenta ad un soggetto passivo che abbia effettuato operazioni che in un momento successivo si sono rivelate rientrare nel regime dell’inversione contabile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), di correggere le fatture relative a tali operazioni e di avvalersene mediante la rettifica di una precedente dichiarazione fiscale o mediante la presentazione di una nuova dichiarazione fiscale che tenga conto della correzione così effettuata, ai fini del rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e versata da tale soggetto passivo, per il motivo che il periodo per il quale dette operazioni sono state effettuate era già stato oggetto di una verifica fiscale al termine della quale l’amministrazione tributaria competente aveva emesso un avviso di accertamento che, non essendo stato contestato dal soggetto passivo in parola, era divenuto definitivo

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