CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 01 ottobre 2020, n. C-405/19 – IVA – La circostanza che le spese effettuate dal soggetto passivo vadano a beneficio anche di un terzo non osta a che tale soggetto passivo possa detrarre integralmente l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativa a tali spese, nel caso in cui esse non rientrino tra le spese generali del soggetto passivo, ma costituiscano spese imputabili a determinate operazioni a valle, purché dette spese presentino un nesso diretto e immediato con le operazioni imponibili del soggetto passivo, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze in cui tali operazioni si sono svolte