CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 giugno 2020, n. C-762/18 e C-37/19 – L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 11 giugno 2020, n. C-146/19 – L’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 stano ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell’imposta sul valore aggiunto assolta e relativa ad un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand’anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso. Il giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi normativa nazionale la cui applicazione porti ad un risultato contrario alla disposizione in parola.

L’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 stano ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell’imposta sul valore aggiunto assolta e relativa ad un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand’anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso. Il giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi normativa nazionale la cui applicazione porti ad un risultato contrario alla disposizione in parola.

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 11 giugno 2020, n. C-43/19 – IVA, occorre considerare che gli importi percepiti da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata, per motivi propri al cliente, di un contratto di prestazione di servizi che preveda il rispetto di un periodo di fedeltà in cambio della concessione a tale cliente di condizioni commerciali vantaggiose costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 11 giugno 2020, n. C-43/19 Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Ambito di applicazione - Operazioni imponibili - Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso - Indennità versata in caso di inosservanza da parte dei clienti [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 11 giugno 2020, n. C-242/19 – Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso – Il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di beni in provenienza da uno Stato membro e a destinazione dello Stato membro di rimborso, ai fini della prestazione, da parte di tale soggetto passivo, di servizi di noleggio di tali beni in quest’ultimo Stato membro, non deve essere assimilato a una cessione intracomunitaria qualora l’utilizzazione di detti beni ai fini di una siffatta prestazione sia temporanea e gli stessi siano stati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro in cui detto soggetto passivo è stabilito

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 11 giugno 2020, n. C-242/19 Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera g) - Trasferimento di beni mobili all’interno dell’Unione europea ai fini di una prestazione di servizi - Articoli 170 e 171 - Diritto al rimborso dell’IVA ai [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 04 giugno 2020, n. C-588/18 – Gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 non si applicano ad una normativa nazionale che non consente ai lavoratori di avvalersi dei congedi speciali previsti da tale normativa in giornate in cui detti lavoratori devono lavorare, allorché le esigenze e gli obblighi cui rispondono tali congedi speciali si verificano durante periodi di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite di cui ai suddetti articoli

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 04 giugno 2020, n. C-588/18 Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE, artt. 5 e 7 - Riposo settimanale - Ferie annuali - Congedi speciali remunerati che consentono di assentarsi dal lavoro per far fronte a esigenze e obblighi determinati [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 04 giugno 2020, C-430/19 – Nell’ambito di procedimenti amministrativi nazionali di verifica e determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, un soggetto passivo non ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni contenute nel suo fascicolo amministrativo e che sono state prese in considerazione in sede di adozione di una decisione amministrativa che gli impone obblighi tributari supplementari, laddove il giudice adito constati che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso, tale principio esige che detta decisione sia annullata

Nell’ambito di procedimenti amministrativi nazionali di verifica e determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, un soggetto passivo non ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni contenute nel suo fascicolo amministrativo e che sono state prese in considerazione in sede di adozione di una decisione amministrativa che gli impone obblighi tributari supplementari, laddove il giudice adito constati che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso, tale principio esige che detta decisione sia annullata

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 28 maggio 2020, n. C-684/18 – Una rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente è obbligatoria nei confronti di un soggetto passivo avente sede in uno Stato membro anche qualora il fornitore di tale soggetto passivo abbia cessato le proprie attività in tale Stato membro e detto fornitore non possa più, per tale motivo, chiedere il rimborso di una parte dell’IVA che ha versato

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 28 maggio 2020, n. C-684/18 Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Articoli da 184 a 186 - Principio di neutralità dell’IVA - Rettifica della detrazione dell’imposta operata inizialmente - Riduzioni di prezzo concesse per cessioni intracomunitarie e interne [...]

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