CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18663 depositata l’ 8 luglio 2025 – Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, sempre che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 433, comma 2, c.p.c.; nei casi cui non sia possibile completare la sentenza con la motivazione il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale evento, senza che sia imposta la comunicazione del mancato deposito della motivazione; resta salva la decorrenza del termine breve in caso di notifica ad opera della parte ex art.326 c.p.c.
Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c.; nei casi cui non sia possibile completare la sentenza con la motivazione il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale evento, senza che sia imposta la comunicazione del mancato deposito della motivazione; resta salva la decorrenza del termine breve in caso di notifica ad opera della parte ex art.326 c.p.c.