DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18663 depositata l’ 8 luglio 2025 – Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, sempre che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 433, comma 2, c.p.c.; nei casi cui non sia possibile completare la sentenza con la motivazione il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale evento, senza che sia imposta la comunicazione del mancato deposito della motivazione; resta salva la decorrenza del termine breve in caso di notifica ad opera della parte ex art.326 c.p.c.

Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c.; nei casi cui non sia possibile completare la sentenza con la motivazione il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale evento, senza che sia imposta la comunicazione del mancato deposito della motivazione; resta salva la decorrenza del termine breve in caso di notifica ad opera della parte ex art.326 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18662 depositata l’ 8 luglio 2025 – Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo “status” del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18804 depositata il 9 luglio 2025 – Nell’ambito del licenziamento economico, il richiamo all’insussistenza del fatto vale a circoscrivere la reintegrazione ai vizi più gravi, che investono il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell’atto di recesso

Nell’ambito del licenziamento economico, il richiamo all’insussistenza del fatto vale a circoscrivere la reintegrazione ai vizi più gravi, che investono il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell’atto di recesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18821 depositata il 9 luglio 2025 – La motivazione non risulta illogica e/o contraddittoria ma idonea alla comprensione del percorso logico sottostante alla decisione, né sussiste un omesso esame, avendo la Corte del merito affrontato il profilo attinente alla richiesta di risarcimento del danno con motivazione al di sopra del “minimo costituzionale”

La motivazione non risulta illogica e/o contraddittoria ma idonea alla comprensione del percorso logico sottostante alla decisione, né sussiste un omesso esame, avendo la Corte del merito affrontato il profilo attinente alla richiesta di risarcimento del danno con motivazione al di sopra del “minimo costituzionale”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19055 depositata l’ 11 luglio 2025 – Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 cod. prov. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie

Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 cod. prov. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18658 depositata l’ 8 luglio 2025 – Benché non esista l’obbligo di accogliere l’istanza di discussione orale della causa, occorre tuttavia che a giustificazione della scelta di rigetto venga addotta l’esistenza di una ragione di carattere organizzativo

Benché non esista l’obbligo di accogliere l’istanza di discussione orale della causa, occorre tuttavia che a giustificazione della scelta di rigetto venga addotta l’esistenza di una ragione di carattere organizzativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza ordinanza n. 19051 depositata l’ 11 luglio 2025 – Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.

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