DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18076 depositata il 3 luglio  2025 – In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17548 depositata il 30 giugno 2025 – La previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, qual è il licenziamento” e la Corte Costituzionale ha evidenziato la contrarietà all’art. 39 Cost. di una legge che “si sovrapponesse (alla) valutazione circa la sproporzione del licenziamento” come effettuata dalle parti sociali perché “comprimerebbe ingiustificatamente l’autonomia collettiva” e il ruolo essenziale alla stessa riconosciuta nella disciplina del rapporto di lavoro

La previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, qual è il licenziamento” e la Corte Costituzionale ha evidenziato la contrarietà all’art. 39 Cost. di una legge che “si sovrapponesse (alla) valutazione circa la sproporzione del licenziamento” come effettuata dalle parti sociali perché “comprimerebbe ingiustificatamente l’autonomia collettiva” e il ruolo essenziale alla stessa riconosciuta nella disciplina del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18091 depositata il 3 luglio 2025 – Il principio del “ne bis in idem”, posto dall’art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l’improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta

Il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17381 depositata il 28 giugno 2025 – Quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata

Quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18071 depositata il 3 luglio 2025 – Il principio dell’unicità del processo d’impugnazione contro una stessa sentenza, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, in base nel rispetto dei termini stabiliti per l’impugnazione principale che non trova deroga nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione

Il principio dell'unicità del processo d'impugnazione contro una stessa sentenza, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, in base nel rispetto dei termini stabiliti per l’impugnazione principale che non trova deroga nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17553 depositata il 30 giugno 2025 – La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesa un ‘’fatto processuale’’- la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘’breve’’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘’auto responsabilità’’ della parte

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesa un ‘’fatto processuale’’- la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘’breve’’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘’auto responsabilità’’ della parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17998 depositata il 2 luglio 2025 – Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale

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