DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16829 depositata il 23 giugno 2025 – Il motivo di ricorso per cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito

Il motivo di ricorso per cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16177 depositata il 16 giugno 2025 – Il vizio di omessa pronuncia perché, affinché questo sussista, con la conseguenza della nullità della sentenza, occorre che la specifica deduzione, in ordine alla quale sia mancata la statuizione espressa, non sia stata comunque, neanche implicitamente, considerata, venendo così a mancare sulla conclusione la volontà decisoria del giudice

Il vizio di omessa pronuncia perché, affinché questo sussista, con la conseguenza della nullità della sentenza, occorre che la specifica deduzione, in ordine alla quale sia mancata la statuizione espressa, non sia stata comunque, neanche implicitamente, considerata, venendo così a mancare sulla conclusione la volontà decisoria del giudice

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16918 depositata il 24 giugno 2025 – L’art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c., richiede, a pena d’inammissibilità, “la specifica indicazione degli atti processuali e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi”

L’art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c., richiede, a pena d’inammissibilità, “la specifica indicazione degli atti processuali e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16912 depositata il 24 giugno 2025 – E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

E' denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16183 depositata il 16 giugno 2025 – Il riferimento del giudice di merito al ‘’mero dissenso diagnostico’’, a fondamento della statuizione di rigetto del ricorso in opposizione, è affermazione, in diritto, inesatta perché ‘’ l’opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (dà luogo) ad un processo di merito e non di legittimità’’ sicchè resta irrilevante che (…) (le) critiche evidenzino affermazioni scientificamente errate o deficiente diagnostiche o mere difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte

Il riferimento del giudice di merito al ‘’mero dissenso diagnostico’’, a fondamento della statuizione di rigetto del ricorso in opposizione, è affermazione, in diritto, inesatta perché ‘’ l’opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (dà luogo) ad un processo di merito e non di legittimità’’ sicchè resta irrilevante che (…) (le) critiche evidenzino affermazioni scientificamente errate o deficiente diagnostiche o mere difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16823 depositata il 23 giugno 2025 – La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità

La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16925 depositata il 24 giugno 2025 – Pur essendo possibile per il giudice fondare la decisione su prove non espressamente previste dal codice di rito, deve tuttora escludersi che le prove c.d. atipiche possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi e la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali

Pur essendo possibile per il giudice fondare la decisione su prove non espressamente previste dal codice di rito, deve tuttora escludersi che le prove c.d. atipiche possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi e la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16646 depositata il 21 giugno 2025 – Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, co. 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

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