DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21172 – La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto

La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto. a nozione negoziale di giustificatezza del licenziamento dei dirigenti (al fine di riconnettere alla mancanza di essa il diritto del dipendente licenziato ad un'indennità) si discosta, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2021, n. 20386 – L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello

L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 luglio 2021, n. 20720 – Il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale

Il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 28160 depositata il 21 luglio 2021 – L’art. 72 d.lgs. 81/08 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) si applica, sulla base del dato testuale, a “chiunque” conceda in uso attrezzature di lavoro (la forma contrattuale con cui si realizza la concessione in uso è del tutto indifferente

L'art. 72 d.lgs. 81/08 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) si applica, sulla base del dato testuale, a "chiunque" conceda in uso attrezzature di lavoro (la forma contrattuale con cui si realizza la concessione in uso è del tutto indifferente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2021, n. 20397 – In tema di rilievo officioso delle nullità negoziali la causa petendi dell’azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l’efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell’atto denunciato nel  ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità non tempestivamente dedotto

In tema di rilievo officioso delle nullità negoziali la causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel  ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità non tempestivamente dedotto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18823 – Nel giudizio di legittimità deve essere tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne abbia data il giudice di merito

Nel giudizio di legittimità deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 luglio 2021, n. 20560 – Il principio dell’immutabilità della contestazione attiene ai fatti posti a fondamento del licenziamento disciplinare, non anche ai mezzi di prova dei quali il datore di lavoro si avvalga per dimostrare giudizialmente la fondatezza dell’addebito, sicché non gli è impedito di chiedere in giudizio l’acquisizione di prove non emerse nel procedimento disciplinare, né gli è precluso di avvalersi del giudicato penale di condanna che sopravvenga nel corso del giudizio civile di impugnazione della sanzione

Il principio dell'immutabilità della contestazione attiene ai fatti posti a fondamento del licenziamento disciplinare, non anche ai mezzi di prova dei quali il datore di lavoro si avvalga per dimostrare giudizialmente la fondatezza dell'addebito, sicché non gli è impedito di chiedere in giudizio l'acquisizione di prove non emerse nel procedimento disciplinare, né gli è precluso di avvalersi del giudicato penale di condanna che sopravvenga nel corso del giudizio civile di impugnazione della sanzione

Torna in cima