CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20877
Omissione contributiva – Avviso di addebito – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – Rinuncia ai giudizi pendenti
Rilevato che
la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto contributi Inps per l’importo di Euro 39.611,19;
la Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dalla società, ritenendo dovuti gli importi richiesti dall’Inps, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con A.L.P.;
per la cassazione della sentenza, U.I. srl ha proposto ricorso, cui hanno resistito l’Inps, anche per la SCCI s.p.a., e l’INAIL, con controricorso;
non ha svolto attività difensiva, A.L.P.; nelle more, la società ricorrente ha documentato di avere presentato domanda di definizione agevolata del debito portato nell’avviso di addebito ai sensi dell’art. 3 del D.L. 23/10/2018, nr. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, nr. 136, con allegata comunicazione in cui assume l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti;
in vista dell’odierna adunanza camerale, ha depositato richiesta di estinzione del giudizio, dando atto della adesione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla richiesta di definizione agevolata, con pagamento, allo stato, delle rate dovute;
Considerato che
va dichiarata l’estinzione del giudizio, dandosi continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. (ex multis, Cass. nr. 24083 del 2018; Cass. nr. 28513 del 2019; v. anche, Cass. nr. 24969 del 2020; Cass. nr. 10558 del 2021), dovendo, invece, pronunciare la cessazione della materia del contendere se risulta, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (giurisprudenza citata);
non si devono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (v. ancora Cass. nr. 24083 del 2018 e successive conformi);
neppure sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, nr. 228.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6710 - La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 novembre 2021, n. 36105 - In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con nnodif., dalla I. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2022, n. 36040 - In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10145 - In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 settembre 2020, n. 19651 - In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 maggio 2020, n. 9113 - In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 cui sia seguita la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…