CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 46 depositata il 2 gennaio 2024
Tributi – Cartella di pagamento – Tassazione separata del TFR – Rottamazione quater – Piano di rateizzazione – Versamento prima rata – Sopravvenuta carenza di interesse – Inammissibilità
Fatti di causa
1. P. ricorre, con cinque motivi, avverso la sentenza della CTR in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso l’estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. (…) dell’importo di Euro 11.366,73, avente ad oggetto la tassazione separata del TFR per il periodo di imposta 2005.
2. Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente, si dà atto che il ricorrente ha depositato in data 31/10/2023 “Istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, c. 236, L. n. 197/2022”, dando atto: i) di avere aderito alla c.d. rottamazione quater con istanza del 2 maggio 2023 prot. (…), optando per il pagamento dilazionato in 18 rate trimestrali; ii) che in data 28 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al contribuente il provvedimento di accoglimento con relativo piano di rateizzazione (v. doc. 2 allegato all’istanza); ii) che in data 29 ottobre 2023 ha versato la prima rata, come da quietanza di versamento allegata quale doc. 3.
2. La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l’assunzione da parte del contribuente dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, L. n. 197/2022.
3. Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. (l’istanza non afferma in modo esplicito la volontà di rinunciare al ricorso e non risulta comunicata all’Avvocatura), la dichiarazione del contribuente dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).
4. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell’art. 13-quater D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.