CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6710

Omissione contributiva – Avviso di addebito – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – Rinuncia ai giudizi pendenti

Fatto

RILEVATO CHE:

1. Il Tribunale di Grosseto accoglieva l’opposizione dell’odierna parte ricorrente avverso l’avviso di addebito INPS, avente ad oggetto contributi, relativi all’anno 2006, in favore della Gestione Commercianti;

2. la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame dell’INPS e in riforma della decisione di primo grado «previo annullamento dell’avviso di addebito […]», ha condannato l’appellante (recte: l’appellato) al pagamento, in favore dell’INPS, della complessiva somma di Euro 14.699,03;

3. 2. in sintesi, la Corte di merito, a fondamento del decisum, ha osservato:

I. che la prescrizione dei contributi eccedenti il minimale, relativi all’anno 2006 (da pagarsi nel 2007, nei termini previsti per il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), era stata validamente interrotta con l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate del 2011;

II. che l’interruzione della prescrizione poteva rilevarsi d’ufficio, trattandosi di questio iurius. Sulla questione, peraltro, era stato assicurato il contraddittorio; con ordinanza del 13.10.2015, le parti erano state autorizzate al deposito di note difensive;

III. la definizione della lite fiscale, nelle more intervenuta dinanzi al giudice tributario, non determinava la cessazione della materia del contendere nell’ambito del giudizio civile ordinario; piuttosto, la definizione della lite fiscale rendeva incontroverso il reddito imponibile ai fini della determinazione dell’entità dei contributi dovuti;

IV. l’avviso di addebito, emesso in pendenza del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento tributario, era illegittimo ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. nr. 46 del 1999 ed andava sostituito dalla equivalente pronuncia di condanna;

3. avverso la pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione L.A., articolato in cinque motivi, cui ha resistito l’INPS, con controricorso;

4. parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ., con cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ai sensi della legge nr.119 del 2018, con contestuale impegno a rinunciare al giudizio.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

6. va dichiarata l’estinzione del giudizio, dandosi continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. (ex multis, Cass. nr. 24083 del 2018; Cass. nr. 28513 del 2019; v. anche, Cass. nr. 10558 del 2021 e 20877 del 2021), dovendo, invece, pronunciare la cessazione della materia del contendere se risulta, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (giurisprudenza citata);

7. non si devono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (v. ancora Cass. nr. 24083 del 2018 e successive conformi);

8. neppure sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, nr. 228.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.