DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 luglio 2021, n. 20384 – In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice “ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare”

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice "ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19971 – Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti

Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14181 – In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non  solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente  dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione

In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto non  solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente  dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 maggio 2021, n. 14198 – La Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità. La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito

La Corte è giudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità. La parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13781 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 maggio 2021, n. 13907 – La notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione

La notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13774 – L’appellante che si sia limitato a resistere all’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata “ex adverso”, ma non abbia formalmente e tempestivamente richiesto, con l’atto di gravame, di essere rimesso in termini, non può dolersi della declaratoria di inammissibilità dell’appello deducendo, con il ricorso per cassazione, la violazione della disciplina della rimessione in termini, poiché quest’ultima, tanto nella versione prevista dall’art. 184-bis cod. proc. civ., quanto in quella di cui al novellato art. 153, comma 2, cod. proc. civ., presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa

L’appellante che si sia limitato a resistere all'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata "ex adverso", ma non abbia formalmente e tempestivamente richiesto, con l’atto di gravame, di essere rimesso in termini, non può dolersi della declaratoria di inammissibilità dell'appello deducendo, con il ricorso per cassazione, la violazione della disciplina della rimessione in termini, poiché quest'ultima, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod. proc. civ., quanto in quella di cui al novellato art. 153, comma 2, cod. proc. civ., presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa

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