CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14181 – In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non  solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente  dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione