GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 1232 depositata il 6 febbraio 2023 – Nei procedimenti caratterizzati da peculiari esigenze di speditezza, come quelli relativi ai finanziamenti del P.N.R.R., risultano caratterizzati da termini particolarmente celeri il cui rispetto è necessario per la copertura finanziaria dei progetti da parte dell’Unione europea. Pertanto, l’attivazione del soccorso istruttorio per ogni domanda incompleta terminerebbe per determinare un rallentamento evidente del procedimento con il rischio di non poter accedere ai fondi europei e, quindi, di far gravare, in ultima istanza, sulla collettività i costi per il finanziamento di progetti la cui procedura di assegnazione sia rallentata dalla scarsa attenzione di alcuni dei partecipanti. Ammettere un obbligo di soccorso istruttorio significherebbe imporre all’Amministrazione di attivare il rimedio in un numero indefinito di casi con l’evidente e già indicato rischio di indebito allungamento dei tempi di chiusura del procedimento.

Nei procedimenti caratterizzati da peculiari esigenze di speditezza, come quelli relativi ai finanziamenti del P.N.R.R., risultano caratterizzati da termini particolarmente celeri il cui rispetto è necessario per la copertura finanziaria dei progetti da parte dell’Unione europea. Pertanto, l’attivazione del soccorso istruttorio per ogni domanda incompleta terminerebbe per determinare un rallentamento evidente del procedimento con il rischio di non poter accedere ai fondi europei e, quindi, di far gravare, in ultima istanza, sulla collettività i costi per il finanziamento di progetti la cui procedura di assegnazione sia rallentata dalla scarsa attenzione di alcuni dei partecipanti. Ammettere un obbligo di soccorso istruttorio significherebbe imporre all’Amministrazione di attivare il rimedio in un numero indefinito di casi con l’evidente e già indicato rischio di indebito allungamento dei tempi di chiusura del procedimento.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 1175 depositata il 3 febbraio 2023 – Il versamento all’ANAC possa essere anche tardivo”, ovvero sanabile con il soccorso istruttorio in quanto estraneo al contenuto dell’offerta, cosi come il tardivo versamento del deposito cauzionale o cauzione provvisoria

Il versamento all'ANAC possa essere anche tardivo”, ovvero sanabile con il soccorso istruttorio in quanto estraneo al contenuto dell’offerta, cosi come il tardivo versamento del deposito cauzionale o cauzione provvisoria

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 8 depositata il 13 febbraio 2023 – La pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva

La pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva

Consiglio di Stato, sezione Quinta, sentenza n. 1065 depositata il 31 gennaio 2023 – Nella procedura di project financing la fase preliminare di individuazione del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, tale da non potere essere resa coercibile nel giudizio amministrativo di legittimità, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore

Nella procedura di project financing la fase preliminare di individuazione del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, tale da non potere essere resa coercibile nel giudizio amministrativo di legittimità, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore

Consiglio di Stato, sezione Terza, sentenza n. 1055 depositata il 31 gennaio 2023 – I chiarimenti e le Faq, d’altra parte, non sono idonei ad integrare o modificare la legge di gara. Il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016, importa infatti che le prescrizioni a pena di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti “sono comunque nulle”; e detto stigma di nullità è tale per cui la clausola in tal senso viziata è da intendersi come ‘non apposta’ a tutti gli effetti di legge

I chiarimenti e le Faq, d’altra parte, non sono idonei ad integrare o modificare la legge di gara. Il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016, importa infatti che le prescrizioni a pena di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti “sono comunque nulle”; e detto stigma di nullità è tale per cui la clausola in tal senso viziata è da intendersi come ‘non apposta’ a tutti gli effetti di legge

Consiglio di Stato, sezione Quinta, sentenza n. 1042 del 30 gennaio 2023 – Il PEF è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta, quale dimostrazione che l’impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività e le valutazioni circa la sostenibilità del PEF e dell’offerta rientrano in un ambito di valutazione tecnica riservato all’amministrazione concedente, tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza

Il PEF è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta, quale dimostrazione che l’impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività e le valutazioni circa la sostenibilità del PEF e dell’offerta rientrano in un ambito di valutazione tecnica riservato all’amministrazione concedente, tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza

Consiglio di Stato, Sezione Quinta,  sentenza n. 1034 depositata il 30 gennaio 2023 – L’errore materiale, come quello dell’inversione del punto con la virgola e viceversa, è tale e può essere corretto se immediatamente riconoscibile ed emendabile senza l’intermediazione di atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara e non vale ad escludere che si sia in presenza di un errore emendabile il fatto che sia necessaria una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo

L’errore materiale, come quello dell'inversione del punto con la virgola e viceversa, è tale e può essere corretto se immediatamente riconoscibile ed emendabile senza l’intermediazione di atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara e non vale ad escludere che si sia in presenza di un errore emendabile il fatto che sia necessaria una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 909 depositata il 26 gennaio 2023 – Il giudizio di anomalia ha carattere globale e sintetico, dunque non deve essere condotto in modo parcellizzato o atomistico concentrandosi su singole inesattezze, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità e della sostenibilità economica dell’offerta nel suo complesso e non già dell’adeguatezza delle specifiche voci di costo che la compongono

Il giudizio di anomalia ha carattere globale e sintetico, dunque non deve essere condotto in modo parcellizzato o atomistico concentrandosi su singole inesattezze, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità e della sostenibilità economica dell'offerta nel suo complesso e non già dell'adeguatezza delle specifiche voci di costo che la compongono

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