Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 118 depositata il 11 gennaio 2018 – L’alternativa tra privazione degli effetti del contratto e risarcimento per equivalente dell’utile da esso ritraibile comporta che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’elemento soggettivo consistente nella colpa dell’amministrazione per le illegittimità commesse nella procedura di gara
la Corte di giustizia ha affermato che laddove sia stato pubblicato l’avviso volontario per la trasparenza preventiva e sia stato rispettato il termine dilatorio di legge la mancata dichiarazione di inefficacia del contratto è conforme al diritto europeo [ai sensi dell’art. 2-quinquies, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007; e degli artt. 79-bis del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 121, comma 5, lett. b), del Codice del processo amministrativo];