Corte di Cassazione ordinanza n. 21732 depositata il 29 luglio 2021 – Il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’i.v.a. dovuta o versata a monte per i beni acquistati o per i servizi loro prestati, così come sancito dall’art. 178 della direttiva 2006/112/CE, che costituisce un principio fondamentale del sistema, e al principio di neutralità dell’i.v.a., che esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi, la corte di giustizia UE ha concluso nel senso che l’inosservanza di tali obblighi formali non comporta l’automatica indetraibilità dell’i.v.a.
Il diritto dei soggetti passivi di detrarre l'i.v.a. dovuta o versata a monte per i beni acquistati o per i servizi loro prestati, così come sancito dall'art. 178 della direttiva 2006/112/CE, che costituisce un principio fondamentale del sistema, e al principio di neutralità dell'i.v.a., che esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi, la corte di giustizia UE ha concluso nel senso che l'inosservanza di tali obblighi formali non comporta l'automatica indetraibilità dell'i.v.a. Per cui l'amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo