AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 agosto 2021, n. 550
Il premio in una competizione ippica è subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione ed è sottoposto ad alea – L’alea esclude l’esistenza di un nesso diretto tra messa a disposizione del cavallo e vincita del premio, quindi, il premio non può essere qualificato come corrispettivo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Ente X rappresenta che è subentrato alle funzioni già di competenza dell’Agenzia Y, soppressa.
Tra i compiti istituzionali della soppressa Agenzia Y, attualmente di competenza dell’Ente X, vi è l’organizzazione delle corse dei cavalli e la determinazione degli stanziamenti relativi ai premi.
L’articolo 44 della legge n. 342 del 2000 ha introdotto l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sui premi relativi alle corse di cavalli da applicarsi ai soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l’anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate e iscritti in apposito elenco.
Ciò premesso, l’istante chiede chiarimenti in merito alla applicazione dell’Iva ai premi vinti in competizioni ippiche.
Più in particolare, chiede di stabilire se la partecipazione ad una competizione ippica può essere configurata come una prestazione di servizi e l’eventuale premio, quindi, qualificato come “corrispettivo” ai sensi dell’art. 3, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero come mera cessione di denaro, non assoggettabile ad Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Ente X ritiene che i premi vinti in una competizione ippica siano fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Ciò in quanto non sussiste un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo; nelle competizioni sportive c’è aleatorietà, e quindi incertezza di vincere.
L’istante ritiene che i premi assegnati ai cavalli, che ottengono un certo piazzamento nelle gare ippiche, non devono essere soggetti ad Iva, dal momento che non costituiscono il corrispettivo della partecipazione alle corse; il requisito oggettivo dell’Iva sussiste nel caso in cui al proprietario è corrisposta una retribuzione che prescinde dal risultato della gara.
Al riguardo, l’Ente X evidenzia che con la risoluzione n. 551537 del 23/12/1991 del Ministero delle Finanze a proposito del premio conseguito da scuderie di cavalli da corsa si è espressa per la non applicazione dell’imposta, ritenendo non ravvisabile nella fattispecie l’effettuazione di prestazione di servizi dietro corrispettivo.
Inoltre, l’istante evidenzia che più recentemente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza C-432/15 del 10/11/2016 è tornata sulle problematiche connesse alla fiscalità relativa alle competizioni sportive equestri, escludendo dall’applicazione del tributo comunitario i premi ottenuti dai soggetti passivi Iva, rilevando come le competizioni possono comportare la prestazione di svariati servizi distinti, ma strettamente connessi.
La Corte ha evidenziato, infatti, che non configura una prestazione di servizi a titolo oneroso da parte del proprietario di un cavallo, soggetto passivo Iva, la messa a disposizione dello stesso all’organizzatore di una gara ippica, per partecipare alla quale abbia versato una tassa di iscrizione: sussiste invece il requisito oggettivo dell’Iva, se al proprietario del cavallo è corrisposta una retribuzione indipendentemente dalla posizione in classifica ottenuta. I giudici europei, infatti, hanno chiarito in modo netto che l’invocato sinallagma non è rinvenibile nel rapporto costituito dalla messa a disposizione del cavallo da parte del proprietario dietro pagamento della iscrizione, in quanto l’utilità che ne ricava il proprietario del cavallo non è certa né quantificabile, basandosi sul risultato della competizione.
In conclusione la Corte ritiene che non configura una prestazione a titolo oneroso da parte di un proprietario di un cavallo, soggetto passivo Iva, la messa a disposizione del cavallo a gareggiare. Non esiste, infatti, nesso diretto tra prestazione e corrispettivo, in quanto nelle competizioni sportive c’è aleatorietà, e quindi incertezza di vincere. Il requisito oggettivo dell’Iva sussiste, invece, nel caso in cui al proprietario è corrisposta una retribuzione che prescinde dal risultato della gara. In definitiva, i premi assegnati ai cavalli, che ottengono un certo piazzamento nelle gare ippiche, non devono essere soggetti all’Iva, dal momento che non costituiscono il corrispettivo della partecipazione alle corse.
Infine, l’istante afferma che i principi espressi dalla Corte trovano conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5721 del 9/3/2018), dove si ribadisce che non può qualificarsi come prestazione di servizi soggetta ad Iva l’obbligazione consistente nel pagamento di un premio, subordinatamente al verificarsi di eventi futuri ed incerti cui non corrisponde alcun obbligo da parte dell’eventuale beneficiario.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si osserva che l’articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342 stabilisce che i «soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l’anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l’esistenza e il permanere dei requisiti per l’iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l’imposta sul valore aggiunto nell’anno seguente si applica con l’aliquota ordinaria anche sui premi corrisposti ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni”.
Al riguardo, la circolare n. 207 del 16 novembre 2000 (Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale) ha chiarito che “L’articolo 44 contiene disposizioni relative alla configurazione del presupposto soggettivo d’imposta, ai fini dell’IVA, in relazione alla attività di impiego di cavalli da corsa in gare organizzate dall’UNIRE. A tale fine è richiesto un parametro di ordine quantitativo, costituito dalla proprietà o dalla gestione di almeno cinque cavalli, ed il requisito della abitualità della partecipazione alle gare ippiche di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’UNIRE. Tali presupposti devono risultare da un apposito elenco, istituito presso l’UNIRE, che consente all’Ente di svolgere compiti di verifica e di controllo. I soggetti che entro il mese di dicembre sono iscritti in tale elenco acquistano, ai fini IVA, la soggettività passiva d’imposta. Sulla base di tale presupposto la norma dispone che detti soggetti applicano il tributo anche sui premi al traguardo che percepiscono ai sensi dell’art. 3 della L. 24 marzo 1942 e successive modificazioni…… Si ritiene opportuno precisare che le scuderie di cavalli non iscritte nell’elenco istituito presso l’UNIRE, che istituzionalmente percepiscono i suddetti premi, per tale aspetto continuano a svolgere attività non rilevante ai fini del tributo”.
In tal senso, dunque, si ritiene che per al ricorrere dei requisiti previsti dalla disposizione di cui al citato art. 44 sui anche i premi corrisposti ai sensi dell’ articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni sono soggetti ad Iva.
Diversamente, in assenza dei requisiti previsti dalla citata disposizione, i soggetti che percepiscono un premio per effetto di un determinato risultato al termine della corsa ippica non dovranno assoggettare tale importo alla disciplina iva ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. 633 del 1972.
Ciò in quanto come affermato dalla Corte di Giustizia (Causa C-432/15 del 10/11/2016) “l’ottenimento del premio è così subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione e sottoposto ad una certa alea. Orbene, tale alea esclude, (…), l’esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizione del cavallo e la vincita di un premio”. Pertanto “il premio eventualmente vinto dal cavallo appartenente al soggetto passivo non può essere qualificato come un corrispettivo effettivo della messa a disposizione del cavallo da parte del suo proprietario all’organizzatore di una gara ippica“.