IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2019, n. 22650 – Non può essere chiesto il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo

Non può essere chiesto il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2019, n. 22646 – Procedure concorsuali – L’accertamento tributario in materia di IVA, ove riguardi crediti i cui presupposti si siano verificati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, debba essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente

l'accertamento tributario in materia di IVA, ove riguardi crediti i cui presupposti si siano verificati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, debba essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2019, n. 22644 – Applicabile anche all’accertamento IVA, in base al principio di effettività, la nullità, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, dell’atto emesso senza l’osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento

Applicabile anche all'accertamento IVA, in base al principio di effettività, la nullità, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, dell'atto emesso senza l'osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 05 settembre 2019, n. C-145/18 – Il diritto comunitario osta a una normativa nazionale che limita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in cui l’esistenza di quest’ultimo carattere è subordinata ad una valutazione dell’amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l’applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale

Il diritto comunitario osta a una normativa nazionale che limita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in cui l’esistenza di quest’ultimo carattere è subordinata ad una valutazione dell’amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l’applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 settembre 2019, n. 22209 – L’Ufficio, qualora contesti al contribuente l’indebita detrazione per operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, raggiunta la quale incombe sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

L'Ufficio, qualora contesti al contribuente l’indebita detrazione per operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, raggiunta la quale incombe sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22238 – Il contribuente mantiene il diritto alla detrazione del credito IVA alla condizione che abbia indicato il detto credito in una dichiarazione resa all’amministrazione entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e si può ritenere ricevuta soltanto quando perviene all’indirizzo del contribuente la comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria

Il contribuente mantiene il diritto alla detrazione del credito IVA alla condizione che abbia indicato il detto credito in una dichiarazione resa all'amministrazione entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e si può ritenere ricevuta soltanto quando perviene all'indirizzo del contribuente la comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22237 – L’accertamento parziale ai fini IVA, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.p.r. n. 633 del 1972, è uno strumento diretto a perseguire la sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie non richiedano, per la loro oggettiva consistenza, ulteriori valutazioni

l'accertamento parziale ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.p.r. n. 633 del 1972, è uno strumento diretto a perseguire la sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie non richiedano, per la loro oggettiva consistenza, ulteriori valutazioni, sicché può essere fondato pure su una verifica generale, che abbia dato luogo ad un unico processo verbale di constatazione, in quanto la segnalazione degli organi indicati costituisce un semplice atto di comunicazione, distinto dall'attività istruttoria, da esso necessariamente presupposta

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