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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2020, n. 24210 – Corrispondenza della tipologia contrattuale adottata all’effettiva volontà delle parti

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 novembre 2020, n. 24210 Collaboratori assunti "a progetto" - Verbale di accertamento - Corrispondenza della tipologia contrattuale adottata all'effettiva volontà delle parti - Coincidenza del progetto con l’oggetto sociale del datore di lavoro determina la nullità del progetto Rilevato che La s.r.l. C.S. SCD proponeva opposizione alla cartella esattoriale [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24145 – L’art. 2112 cod. civ. assicura a favore dei dipendenti dell’imprenditore che trasferisce l’azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l’impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore

L'art. 2112 cod. civ. assicura a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24143 – Carattere standardizzato dei contratti e mancato riferimento negli stessi alle modalità concrete di svolgimento dei rapporti lavorativi

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24143 Decreto ingiuntivo - Contributi obbligatori e delle sanzioni civili - Posizione contributiva Inpgi di vari giornalisti - Natura subordinata del rapporto di lavoro - Indici rivelatori della subordinazione - Esclusa la rilevanza delle pattuizioni individuali di qualificazione dei rapporti di lavoro quali autonomi - Carattere [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23928 – In tema di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l’esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito avuto riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari

In tema di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23768 – In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dall’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti

In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23436 – Riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23436 Riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Rapporto risolto per mutuo consenso - Appalto dedotto in giudizio, non illecito - Utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante - Presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie di pseudoappalto - Conferimento di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23434 – Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dalla L. n. 104 del 1992 art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale

Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dalla L. n. 104 del 1992 art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l'assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale

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