CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29178 depositata il 12 novembre 2024 – Ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico
Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico