lavoro

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 28798 depositata l’ 8 novembre 2024 – Le buste paga e la C.U. provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo

Le buste paga e la C.U. provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo

Con la cessione del contratto ai sensi degli art. 1406 e seg. del c.c. si trasmettono non solo debiti e crediti, ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegate alla volontà delle parti ed all’esistenza del contratto, ivi compresa l’efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato dal cedente ed ancora sottoposto al vaglio giurisdizionale

Con la cessione del contratto ai sensi degli art. 1406 e seg. del c.c. si trasmettono non solo debiti e crediti, ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegate alla volontà delle parti ed all'esistenza del contratto, ivi compresa l'efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato dal cedente ed ancora sottoposto al vaglio giurisdizionale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28575 depositata il 6 novembre 2024 – Il superamento dell’orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non comporta – come incongruamente opina la Asl – che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio a sensi dell’art. 44 comma 3 CCNL, cit., avendo, piuttosto, una siffatta assenza, la funzione del riposo compensativo rispetto all’avvenuto superamento dell’orario giornaliero

Il superamento dell’orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non comporta – come incongruamente opina la Asl – che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio a sensi dell’art. 44 comma 3 CCNL, cit., avendo, piuttosto, una siffatta assenza, la funzione del riposo compensativo rispetto all’avvenuto superamento dell’orario giornaliero

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28657 depositata il 7 novembre 2024 – Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part time, sono illegittime, atteso che l’esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta – stante la ratio dell’art. 5 della legge n. 863 del 1984 – che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell’arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l’attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita

Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part time, sono illegittime, atteso che l’esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta – stante la ratio dell’art. 5 della legge n. 863 del 1984 – che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell’arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l’attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28326 depositata il 4 novembre 2024 – Ai fini della determinazione dei premi per l’assicurazione infortunistica a carico del datore di lavoro, la transazione conclusa in sede di surroga tra l’Inail e il responsabile dell’infortunio per un ammontare inferiore rispetto alla misura del danno subito non incide riduttivamente sui tassi di premio per l’intero ammontare del danno ove risulti, con valutazione “ex ante” che tenga conto della ragionevolezza e della convenienza della transazione in relazione al grado di incertezza circa il prevedibile esito della lite, che l’istituto stesso, nell’addivenire alla transazione abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia

Ai fini della determinazione dei premi per l'assicurazione infortunistica a carico del datore di lavoro, la transazione conclusa in sede di surroga tra l'Inail e il responsabile dell'infortunio per un ammontare inferiore rispetto alla misura del danno subito non incide riduttivamente sui tassi di premio per l'intero ammontare del danno ove risulti, con valutazione "ex ante" che tenga conto della ragionevolezza e della convenienza della transazione in relazione al grado di incertezza circa il prevedibile esito della lite, che l'istituto stesso, nell'addivenire alla transazione abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28531 depositata il 6 novembre 2024 – A decorrere dall’entrata in vigore della n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall’Inps sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e, quindi, anche ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

A decorrere dall'entrata in vigore della n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall'Inps sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

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