lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13754 depositata il 18 maggio 2023 – Ai collaboratori esperti linguistici assunti ai sensi del richiamato d.l. n. 120/1995 è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non già quello dettato dalla diversa disciplina di cui al d.l. n. 2 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 63 del 2004, applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del d.P.R. n. 382 del 1980

Ai collaboratori esperti linguistici assunti ai sensi del richiamato d.l. n. 120/1995 è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non già quello dettato dalla diversa disciplina di cui al d.l. n. 2 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 63 del 2004, applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del d.P.R. n. 382 del 1980

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 12249 depositata il 9 maggio 2023 – Il danno da usura psico-fisica si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava, pertanto, l’onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici

Il danno da usura psico-fisica si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12066 depositata l’ 8 maggio 2023 – Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quale termine di raffronto la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza e i coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti

Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quale termine di raffronto la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza e i coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12907 depositata l’ 11 maggio 2023 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12898 depositata l’ 11 maggio 2023 – Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge citata

Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della legge citata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12380 depositata il 9 maggio 2023 – Ai fini del riconoscimento dell’esistenza di un danno da perdita di chance, e del suo conseguente risarcimento, è necessario che si dimostri, anche in via presuntiva ma con circostanze specifiche e concrete, l’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l’attuale esistenza di un danno risarcibile collegato ad un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale di conseguire un bene della vita

Ai fini del riconoscimento dell’esistenza di un danno da perdita di chance, e del suo conseguente risarcimento, è necessario che si dimostri, anche in via presuntiva ma con circostanze specifiche e concrete, l’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l’attuale esistenza di un danno risarcibile collegato ad un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale di conseguire un bene della vita

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12322 depositata il 9 maggio 2023 – In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico

In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10778 depositata il 21 aprile 2023 – Nell’appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro sia «obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e tale azione soggiace al solo termine di prescrizione ed il termine di decadenza di due anni non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente.

Nell’appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro sia «obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e tale azione soggiace al solo termine di prescrizione ed il termine di decadenza di due anni non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente.

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