Corte di Cassazione sentenza n. 25201 depositata il 7 dicembre 2016 – Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della l. n. 604 del 1966, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare
Corte di Cassazione sentenza n. 25201 depositata il 7 dicembre 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ESIGENZE AZIENDALI - ONERE PROBATORIO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. — Con sentenza del 29 maggio 2015 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, accertata l'illegittimità [...]