NOTIFICHE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2413 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973: sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti

In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973: sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2019, n. 21821 – L’omessa produzione di detto avviso di ricevimento in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, determina, in modo istantaneo ed irretrattabile, l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonchè il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria

L'omessa produzione di detto avviso di ricevimento in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, determina, in modo istantaneo ed irretrattabile, l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonchè il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 agosto 2019, n. 21553 – Intimazione di pagamento intestata e diretta a soggetto non più esistente – La fusione delle società mediante incorporazione determina automaticamente l’estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della società incorporante nei rapporti sostanziali e processualI a quella relativi

Intimazione di pagamento intestata e diretta a soggetto non più esistente - La fusione delle società mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della società incorporante nei rapporti sostanziali e processualI a quella relativi

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2454 sez. III depositata il 18 aprile 2019 – Legittimo gli avvisi di intimazione qualora l’Amministrazione provi che la notifica delle cartelle di pagamento siano regolari

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2454 sez. III depositata il 18 aprile 2019 Processo tributario - Cartella di pagamento - Controversia - Omessa notifica accertamenti sottesi - Amministrazione Finanziaria - Prova della notifica - Ricorso - Rigetto - Sussistenza La contribuente G.N. impugna quattro cartelle di pagamento, avvisi di intimazione di cui [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 25739 depositata il 11 giugno 2019 – La nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole relative alla modalità di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.

la nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole relative alla modalità di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2019, n. 20735 – I termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla valida notificazione dell’atto medesimo e che pertanto il destinatario dell’atto ha l’interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell’atto del quale non sia venuto a conoscenza in termini per l’impugnazione a causa di anomalie di tale notifica

I termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla valida notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2019, n. 20519 – La rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un precedente recesso nullo per vizio di forma, non presuppone necessariamente la revoca del precedente licenziamento, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione – Ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo di questa

la rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un precedente recesso nullo per vizio di forma, non presuppone necessariamente la revoca del precedente licenziamento, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione - ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo di questa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2019, n. 20527 – Gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n 890 del 1992

Gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n 890 del 1992

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