NOTIFICHE

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 25739 depositata il 11 giugno 2019 – La nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole relative alla modalità di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.

la nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole relative alla modalità di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2019, n. 20735 – I termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla valida notificazione dell’atto medesimo e che pertanto il destinatario dell’atto ha l’interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell’atto del quale non sia venuto a conoscenza in termini per l’impugnazione a causa di anomalie di tale notifica

I termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla valida notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2019, n. 20519 – La rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un precedente recesso nullo per vizio di forma, non presuppone necessariamente la revoca del precedente licenziamento, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione – Ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo di questa

la rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un precedente recesso nullo per vizio di forma, non presuppone necessariamente la revoca del precedente licenziamento, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione - ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo di questa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2019, n. 20527 – Gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n 890 del 1992

Gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n 890 del 1992

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 luglio 2019, n. 19982 – Qualora l’atto di accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridica debitrice principale (nella specie, un’associazione sportiva non riconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suo rappresentante legale anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti di quest’ultimo, coobbligato solidale

Qualora l'atto di accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridica debitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva non riconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suo rappresentante legale anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti di quest'ultimo, coobbligato solidale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2019, n. 19344 – La notificazione dell’avviso di accertamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica

la notificazione dell'avviso di accertamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19222 – Le perdite conseguite dalle società partecipanti alla fusione sono riportabili nel limite del patrimonio netto delle stesse, senza tener conto dei versamenti effettuati dai soci nei ventiquattro mesi precedenti la situazione patrimoniale di riferimento

le perdite conseguite dalle società partecipanti alla fusione sono riportabili nel limite del patrimonio netto delle stesse, senza tener conto dei versamenti effettuati dai soci nei ventiquattro mesi precedenti la situazione patrimoniale di riferimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2019, n. 19010 – Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione

Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione

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