NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22408 – Gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali ma anche agli atti d’imposizione tributaria

Gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali ma anche agli atti d'imposizione tributaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22407 – Deposito della prova di spedizione per la costituzione dell’appellante avvenuto a messo servizio postale con prova mediante avviso di ricevimento con timbro postale e annotazione della data da parte dell’incaricato alla distribuzione

Deposito della prova di spedizione per la costituzione dell’appellante avvenuto a messo servizio postale con prova mediante avviso di ricevimento con timbro postale e annotazione della data da parte dell'incaricato alla distribuzione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22406 – Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale

Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22232 – La statuizione di inammissibilità dell’appello per tardività assorbente di ogni altra questione, le ulteriori affermazioni contenute nella sentenza impugnata costituiscono degli obiter dicta e sono tamquam non essent, non essendoci alcun onere di specifica impugnazione da parte della ricorrente

la statuizione di inammissibilità dell'appello per tardività assorbente di ogni altra questione, le ulteriori affermazioni contenute nella sentenza impugnata costituiscono degli obiter dicta e sono tamquam non essent, non essendoci alcun onere di specifica impugnazione da parte della ricorrente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2019, n. 22101 – La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita

la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 678 sez. XVI depositata il 12 febbraio 2019 – Quando la notifica ha raggiunto lo scopo di mettere il destinatario nella possibilità concreta di piena conoscenza dell’atto trasmesso e, conseguentemente, di difendersi con pienezza, presentando le proprie controdeduzioni deve trovare applicazione l’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità di un atto non può essere pronunciata se questo ha in concreto raggiunto lo scopo

Quando la notifica ha raggiunto lo scopo di mettere il destinatario nella possibilità concreta di piena conoscenza dell'atto trasmesso e, conseguentemente, di difendersi con pienezza, presentando le proprie controdeduzioni deve trovare applicazione l'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità di un atto non può essere pronunciata se questo ha in concreto raggiunto lo scopo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2019, n. 21815 – In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa

In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2424 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – Illegittimità il provvedimento di preavviso di fermo qualora per il quale sottende cartelle di pagamento nulle in quanto notificate senza l’espletamento, da parte del notificatore, di alcuno degli adempimenti successivi e necessari a seguito della consegna della raccomandata a.r. a soggetto diverso dal destinatario

Illegittimità il provvedimento di preavviso di fermo qualora per il quale sottende cartelle di pagamento nulle in quanto notificate senza l'espletamento, da parte del notificatore, di alcuno degli adempimenti successivi e necessari a seguito della consegna della raccomandata a.r. a soggetto diverso dal destinatario

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