NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 18392 depositata il 9 luglio 2019 – La notifica può dirsi inesistente solo quando sia mancata la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario da parte del mittente, oppure quando sia mancata la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario ad un destinatario purchessia, anche se diverso da quello effettivo

La notifica può dirsi inesistente solo quando sia mancata la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario da parte del mittente, oppure quando sia mancata la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario ad un destinatario purchessia, anche se diverso da quello effettivo

Corte di Cassazione sentenza n. 20257 depositata il 25 luglio 2019 – L’ inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

L' inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 settembre 2019, n. 22751 – La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l’inammissibilità del ricorso

la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l'inammissibilità del ricorso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22234 – In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso

in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22408 – Gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali ma anche agli atti d’imposizione tributaria

Gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali ma anche agli atti d'imposizione tributaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22407 – Deposito della prova di spedizione per la costituzione dell’appellante avvenuto a messo servizio postale con prova mediante avviso di ricevimento con timbro postale e annotazione della data da parte dell’incaricato alla distribuzione

Deposito della prova di spedizione per la costituzione dell’appellante avvenuto a messo servizio postale con prova mediante avviso di ricevimento con timbro postale e annotazione della data da parte dell'incaricato alla distribuzione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22406 – Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale

Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22232 – La statuizione di inammissibilità dell’appello per tardività assorbente di ogni altra questione, le ulteriori affermazioni contenute nella sentenza impugnata costituiscono degli obiter dicta e sono tamquam non essent, non essendoci alcun onere di specifica impugnazione da parte della ricorrente

la statuizione di inammissibilità dell'appello per tardività assorbente di ogni altra questione, le ulteriori affermazioni contenute nella sentenza impugnata costituiscono degli obiter dicta e sono tamquam non essent, non essendoci alcun onere di specifica impugnazione da parte della ricorrente

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