CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22406
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in appello – Notifica tramite raccomandata postale – Prova di avvenuta notifica – Deposito dell’avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di presentazione – Ammissibilità
Rilevato che
Con sentenza in data 15 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da B.M. contro l’avviso di accertamento con il quale veniva imputato alla contribuente, socia al 95% della A. s.r.l., il maggior reddito di partecipazione relativo all’anno d’imposta 2004. Osservava la CTR che il gravame era inammissibile per avere omesso l’appellante di depositare la ricevuta di spedizione a mezzo del servizio postale dell’atto di appello, come invece prescritto dall’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/92, richiamato dall’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/92, essendo – di contro – irrilevante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Avverso la decisione, con atto del 15 gennaio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’intimata non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/92, in combinato disposto con l’art. 22 d.lgs. n. 546/92, e dell’art. 156 cod. proc. civ.
La censura è fondata.
La CTR ha ritenuto che il deposito della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale del ricorso in appello costituisse condizione di ammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 22, comma 1 e 2, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/92, sul presupposto che solo tale adempimento processuale consentisse la verifica dell’osservanza del termine per la proposizione dell’impugnazione e per la costituzione in giudizio dell’appellante.
Va ribadito che: «Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»; «Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)» (Cass., Sez. U., n. 13453 del 2017).
Nella specie, dall’avviso di ricevimento, depositato nella segreteria della CTR unitamente all’appello in data 5 luglio 2012 (giusta attestazione in atti), risulta che l’appello, spedito il 7 giugno 2012, è stato ricevuto dalla contribuente l’8 giugno 2012. Consegue che l’Ufficio si è costituito tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del ricorso in appello.
In considerazione della data di notifica del l’appello, è stato altresì rispettato il termine di impugnazione, posto che la sentenza di primo grado, che non risulta notificata, è stata depositata il 29 aprile 2011, considerato che il giudizio di primo grado è stato instaurato prima del 4 luglio 2009 e tenuto altresì conto della sospensione feriale dei termini processuali.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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