CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19871
Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Notifica a mezzo posta – Termine di proposizione – Prova – Avviso di ricevimento – Data di spedizione manoscritta senza asseverazione dell’agente postale – Inammissibilità dell’appello
Rilevato che
Con sentenza n. 45/50/13 la Commissione tributaria regionale di Milano, in riforma della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi, determinava il reddito imponibile del contribuente B.O., per ciascuno degli anni in contestazione, in € 40.000, rilevando che se, da un lato, il reddito dichiarato era chiaramente insufficiente ed inadeguato a giustificare il mantenimento dei beni ed il tenore di vita accertati dall’Ufficio, essendo d’altronde incompleta la documentazione attraverso la quale il contribuente aveva tentato di giustificare la disponibilità dei beni, dall’altro l’Ufficio, pur indicando i fatti che giustificavano il fondamento e la legittimità della pretesa, non aveva fornito precisi ed inequivocabili riscontri di natura tecnicocontabile idonei a giustificare pienamente il reddito nella misura sinteticamente determinata.
Ciò premesso, il Collegio rilevava che la situazione emergente dagli esiti processuali non consentiva di confermare la decisione di primo grado, che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente, ed imponeva di valutare, con maggiore obiettività e rispondenza alla reale situazione, il reddito ascrivibile, determinandolo nella misura di € 40 mila.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste il contribuente mediante ricorso incidentale affidato a sei motivi. L’Agenzia ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che
1. Il primo mezzo del ricorso incidentale assume rilievo del tutto preliminare.
1.1. Il contribuente lamenta la violazione degli artt. 51 e 53, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5) cod. proc. civ., avendo eccepito, fin dalla costituzione nel giudizio di secondo grado, l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio, perché tardivo.
1.2. La questione ha pertanto indotto questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 27 gennaio 2020, a disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, onde verificare la tempestività dell’impugnazione.
1.3. L’avviso di ricevimento rinvenuto indica come data di spedizione il 14 novembre 2011 (giorno nel quale maturava la decadenza) e quale data di ricezione il giorno successivo (15 novembre 2011).
1.4. Occorre tuttavia ricordare che, secondo Cass., Sez. U, 29/05/2017, n. 13452, «Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografìca ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)» (cfr. nello stesso senso Cass. 21/04/2021, n. 10449 e Cass. 11/05/2018, n. 11559).
1.5. Nel caso di specie la stampigliatura meccanografica o il timbro datario attestante la data di spedizione manca (vi è il timbro relativo alla recezione della notifica e quello dell’avviso di ricevimento), e la data di spedizione è scritta in corsivo.
1.6, In proposito deve rilevarsi che la summenzionata pronuncia ha condivisibilmente osservato che allorché i dati alfanumerici sulla data (e l’ufficio di accettazione) non siano asseverati da timbro postale, ma, come nel caso in esame, siano semplicemente manoscritti, se è vero che solitamente le indicazioni, contenute nell’avviso di ricevimento, circa la data (nonché ufficio e numero di spedizione) pur se meramente manoscritte potrebbero essere valutate sul piano indiziario, ciò però non vale riguardo alle notifiche processuali, che richiedono speciali garanzie in termini di certezza, non surrogabili attraverso modalità alternative e più blande, a meno che, naturalmente, lo stesso agente postale non abbia provveduto ad asseverare che il recapito sia avvenuto entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto.
2. Le ragioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del ricorso incidentale, in relazione al primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi e del ricorso principale, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in quanto l’appello era inammissibile.
3. Con riferimento alle spese di lite, sono interamente compensate quelle relative al giudizio di appello e, atteso che la pronuncia di questa Corte sopra citata è successiva alla data di presentazione del presente ricorso, anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’atto di appello, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa interamente le spese relative al giudizio di appello e al presente giudizio di legittimità.
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