Corte di Cassazione ordinanza n. 20963 del 1° luglio 2022

notifica ricorso o appello a mezzo servizio postale – prova di resistenza

RILEVATO CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 3 giugno 2016 n. 1231/02/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro in dipendenza di sentenza depositata dal Tribunale di Rossano il 21 aprile 2005 n. 399, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza il 6 giugno 2012 n. 408/08/2012, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che, costituendosi in giudizio, l’appellante avesse omesso di depositare la ricevuta di spedizione del plico ed avesse depositato in sua vece l’avviso di ricevimento della raccomandata. Il ricorso è affidato ad unico motivo. Il Consorzio Regionale per le Attività Produttive (già Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza) si è costituito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito, che è stato trasmesso alla Cancelleria di questa Corte.

RILEVATO CHE:

Con un unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 2699 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il deposito dell’avviso di ricevimento (in luogo della ricevuta di spedizione) della raccomandata relativa alla notifica inficiasse l’ammissibilità dell’appello proposto dal contribuente.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato. 

1.1 Invero, è pacifico che, nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) (tra le tante: Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6A-5, 11 maggio 2018, n. 11559; Cass., Sez. 6A-5, 1 agosto 2018, n. 20407; Cass., Sez. 6″-5, 24 giugno 2020, n. 12467; Cass., Sez. 5″, 20 novembre 2020, n. 26455; Cass., Sez. 5″, 10 dicembre 2020, n. 28165; Cass., Sez. 5″, 5 marzo 2021, n. 6130; Cass., Sez. 6″-5, 7 aprile 2021, n. 9284; Cass., Sez. 5″,  9 aprile 2021, n. 9403).

1.2 Tale ultima affermazione è espressione della d. “prova di resistenza”, che è stata evocata dalla Sezioni Unite della Corte con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario» (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6″-5, 24 ottobre 2017, n. 25237; Cass., Sez. 6″-5, 25 ottobre 2017, n. 25400; Cass., Sez. 6″-5, 24 giugno 2020, n. 12467).

1.3 Nella specie, come si desume dalla trascrizione fattane in ricorso (in ossequio al canone dell’autosufficienza), oltre che dalla documentazione annessa al fascicolo di merito e dalla certificazione rilasciata dalla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 23 novembre 2016, l’amministrazione finanziaria aveva depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’appello con l’indicazione a mezzo di stampigliatura meccanografica della data di spedizione del plico (21 gennaio 2013) e si era costituita in giudizio presso la Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Calabria (20 febbraio 2013) entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario (24 gennaio 2013). Per cui, stante la rituale costituzione in giudizio, l’appello dell’amministrazione finanziaria ben poteva essere deciso nel merito. 

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.