CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31611 depositata il 9 dicembre 2024 – Lo scopo della notifica, a mezzo pec, dell’atto è pienamente raggiunto e la notifica deve essere quindi considerata valida essendo stata garantita la conoscibilità “intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell’atto notificando”, la comunicazione della variazione del domicilio del difensore contenuta nella medesima PEC non impedisce di prendere conoscenza della notificazione della sentenza contenuta nella stessa comunicazione
Lo scopo della notifica, a mezzo pec, dell’atto è pienamente raggiunto e la notifica deve essere quindi considerata valida essendo stata garantita la conoscibilità “intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell'atto notificando”, la comunicazione della variazione del domicilio del difensore contenuta nella medesima PEC non impedisce di prendere conoscenza della notificazione della sentenza contenuta nella stessa comunicazione