Corte di Cassazione sentenza n. 20764 depositata il 17 agosto 2018 – In tema di Fondi pensionistici integrativi aventi natura di persona giuridica privata, il provvedimento di approvazione della COVIP non rientra tra gli elementi costitutivi degli atti di adozione o modifica dello statuto da parte del Fondo, ma è solo integrativo della loro efficacia con effetto “ex tunc”, in quanto finalizzato al controllo circa la correttezza e la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari
Corte di Cassazione sentenza n. 20764 depositata il 17 agosto 2018 La Banca può congelare per cinque anni la perequazione automatica della pensione integrativa goduta dai dipendenti Fatti di causa Il Tribunale di Milano respinse la domanda di AS e degli altri litisconsorti di cui in epigrafe - tutti ex dipendenti della Banca di Roma che [...]