PROCEDURE DEFLATTIVE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2021, n. 7638 – In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. “pace fiscale”), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la [relativa] domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l’assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il “favor” legislativo per la definizione agevolata

In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la [relativa] domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4137 – La sostituzione, in luogo del costo o valore di acquisto, del valore così determinato sulla base di una perizia giurata di stima ha, dunque, il vantaggio di affrancare dalle plusvalenze latenti maturate fino all’1.1.2002, in caso di successiva vendita, la base imponibile da assoggettare a tassazione e lo “svantaggio” di imporre al soggetto che si avvale di tale meccanismo il pagamento di un’imposta che sostituisce quella che avrebbe dovuto assolvere solo nel caso dell’insorgenza del presupposto impositivo che, rispetto alle plusvalenze immobiliari, è rappresentato da una fattispecie traslativa a titolo oneroso

La sostituzione, in luogo del costo o valore di acquisto, del valore così determinato sulla base di una perizia giurata di stima ha, dunque, il vantaggio di affrancare dalle plusvalenze latenti maturate fino all'1.1.2002, in caso di successiva vendita, la base imponibile da assoggettare a tassazione e lo "svantaggio" di imporre al soggetto che si avvale di tale meccanismo il pagamento di un'imposta che sostituisce quella che avrebbe dovuto assolvere solo nel caso dell'insorgenza del presupposto impositivo che, rispetto alle plusvalenze immobiliari, è rappresentato da una fattispecie traslativa a titolo oneroso

Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa – Circolare 29 dicembre 2020, n. 34/E dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 29 dicembre 2020, n. 34/E Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa. Sommario Premessa Inquadramento normativo 1.1 L’istituto della transazione fiscale: ratio legis ed evoluzione normativa 1.2 L’accordo di ristrutturazione del debito 1.3 Il concordato preventivo Il ruolo del professionista "attestatore" 2.1 Il [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2020, n. 26309 – Legittimità della decadenza definizione agevolata per versamento inferiore al dovuto di pochi euro

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 novembre 2020, n. 26309 Tributi - Sospensione versamenti per calamità naturali - Sisma del 2002 - Definizione agevolata dei debiti tributari art. 1, co. 1001, Legge n. 296 del 2006 - Versamento inferiore al dovuto di pochi euro - Decadenza definizione agevolata - Iscrizione a ruolo intero debito - [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26082 – Il condono preclude l’azione di accertamento unicamente per i debiti tributari, non anche per i crediti, il recupero dei quali da parte dell’amministrazione finanziaria è sempre ammesso per la sua integralità; si tratta di orientamento formatosi al fine precipuo di contrastare l’uso strumentale del condono in ambito Iva, così da escludere il diritto del contribuente al rimborso Iva in ipotesi illecite; per lo più, come nel caso in esame, di fatturazione di operazioni inesistenti

Il condono preclude l'azione di accertamento unicamente per i debiti tributari, non anche per i crediti, il recupero dei quali da parte dell'amministrazione finanziaria è sempre ammesso per la sua integralità; si tratta di orientamento formatosi al fine precipuo di contrastare l'uso strumentale del condono in ambito Iva, così da escludere il diritto del contribuente al rimborso Iva in ipotesi illecite; per lo più, come nel caso in esame, di fatturazione di operazioni inesistenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2020, n. 25767 – In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente all’aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all’Amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato

In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente all'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'Amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26082 – Il condono preclude l’azione di accertamento unicamente per i debiti tributari, non anche per i crediti, il recupero dei quali da parte dell’amministrazione finanziaria è sempre ammesso per la sua integralità

Il condono preclude l'azione di accertamento unicamente per i debiti tributari, non anche per i crediti, il recupero dei quali da parte dell'amministrazione finanziaria è sempre ammesso per la sua integralità

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