CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4137 – La sostituzione, in luogo del costo o valore di acquisto, del valore così determinato sulla base di una perizia giurata di stima ha, dunque, il vantaggio di affrancare dalle plusvalenze latenti maturate fino all’1.1.2002, in caso di successiva vendita, la base imponibile da assoggettare a tassazione e lo “svantaggio” di imporre al soggetto che si avvale di tale meccanismo il pagamento di un’imposta che sostituisce quella che avrebbe dovuto assolvere solo nel caso dell’insorgenza del presupposto impositivo che, rispetto alle plusvalenze immobiliari, è rappresentato da una fattispecie traslativa a titolo oneroso