PROCEDURE DEFLATTIVE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18059 – La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE, SS. UU., sentenza n. 18298 depositato il 25 giugno 2021 – L’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva

L'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17838 – Nel processo tributario la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dall’art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al precedente art. 16, comma terzo, può essere effettuata “all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell’atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario

Nel processo tributario la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dall'art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al precedente art. 16, comma terzo, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 maggio 2021, n. 13045 – In tema di definizione agevolata ex art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in I. n. 96 del 2017, poiché la sospensione del giudizio tributario opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, prevista altresì in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che via abbia interesse

In tema di definizione agevolata ex art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in I. n. 96 del 2017, poiché la sospensione del giudizio tributario opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l'effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all'integrazione di tale condizione e consente al giudice di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, prevista altresì in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che via abbia interesse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10668 – In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie

In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 aprile 2021, n. 10172 – In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dall’art. 10 della legge n. 289 del 2002, opera, «in assenza di deroghe contenute nella legge», sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge

In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002, opera, «in assenza di deroghe contenute nella legge», sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2021, n. 7638 – In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. “pace fiscale”), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la [relativa] domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l’assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il “favor” legislativo per la definizione agevolata

In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la [relativa] domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata

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