processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2022, n. 4793 – Lo stesso scrutinio dello ius superveniens postula non solo che il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta sia investito, sia pure solo indirettamente, da un motivo del ricorso, ma anche che quest’ultimo sia altresì ammissibile, secondo la disciplina sua propria, e, dunque, l’applicabilità dello ius superveniens non può accedere ad un ricorso tardivo o, più in generale, inammissibile o improcedibile, ovvero ad un motivo inammissibile quale sia la ragione della relativa declaratoria

Lo stesso scrutinio dello ius superveniens postula non solo che il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta sia investito, sia pure solo indirettamente, da un motivo del ricorso, ma anche che quest’ultimo sia altresì ammissibile, secondo la disciplina sua propria, e, dunque, l’applicabilità dello ius superveniens non può accedere ad un ricorso tardivo o, più in generale, inammissibile o improcedibile, ovvero ad un motivo inammissibile quale sia la ragione della relativa declaratoria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 febbraio 2022, n. 4444 – Nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine

Nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4459 – In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione

In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4465 – Ogni qual volta il contraddittorio, nella procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, sia stato regolarmente attivato e il contribuente abbia omesso di parteciparvi, oppure, anche partecipando, non abbia allegato alcunché per spiegare lo scostamento, l’Ufficio non è più tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice  disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri

Ogni qual volta il contraddittorio, nella procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, sia stato regolarmente attivato e il contribuente abbia omesso di parteciparvi, oppure, anche partecipando, non abbia allegato alcunché per spiegare lo scostamento, l'Ufficio non è più tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice  disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3835 – Attesa la funzione dell’elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, l’accertamento, compiuto dall’agente postale, della circostanza che il difensore domiciliatario non era risultato reperibile presso l’indirizzo indicato nel ricorso originario non avrebbe dovuto consentire di ritenere perfezionata la notifica, insorgendo, in tal caso, per il notificante l’onere diligenza di verificare il luogo presso il quale compiere la notifica, anche in caso di mancata comunicazione di variazione dell’indirizzo dello studio del difensore

Attesa la funzione dell’elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, l’accertamento, compiuto dall’agente postale, della circostanza che il difensore domiciliatario non era risultato reperibile presso l’indirizzo indicato nel ricorso originario non avrebbe dovuto consentire di ritenere perfezionata la notifica, insorgendo, in tal caso, per il notificante l’onere diligenza di verificare il luogo presso il quale compiere la notifica, anche in caso di mancata comunicazione di variazione dell’indirizzo dello studio del difensore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 3887 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 3871 – Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo dell’esattezza e logicità del suo ragionamento

Sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo dell'esattezza e logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 3888 – In assenza della prova della notifica dell’appello al contribuente da parte dell’Agenzia delle entrate, se ne deve dedurre l’inesistenza, con conseguente nullità della sentenza che ha definito il giudizio di appello

In assenza della prova della notifica dell'appello al contribuente da parte dell'Agenzia delle entrate, se ne deve dedurre l'inesistenza, con conseguente nullità della sentenza che ha definito il giudizio di appello

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