processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2022, n. 1446 – Il deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, quale requisito di ammissibilità del gravame non notificato a mezzo di ufficiale postale, è stato eliminato dall’art. 36 del d.lgs. n. 175 del 2014 con efficacia non retroattiva, compatibile con l’art. 6 della CEDU, che non garantisce il diritto a beneficiare di norme procedurali sopravvenute, a cui lo Stato può legittimamente applicare il principio tempus regit actum

Il deposito di copia dell'atto di appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, quale requisito di ammissibilità del gravame non notificato a mezzo di ufficiale postale, è stato eliminato dall'art. 36 del d.lgs. n. 175 del 2014 con efficacia non retroattiva, compatibile con l'art. 6 della CEDU, che non garantisce il diritto a beneficiare di norme procedurali sopravvenute, a cui lo Stato può legittimamente applicare il principio tempus regit actum

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2022, n. 1506 – In tema di società non operative la determinazione della non operatività si ha quando l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputati al conto economico, è inferiore a quello dei ricavi figurativi, calcolati sulla base di precisi criteri di legge; la prova contraria carico del contribuente, non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato

In tema di società non operative la determinazione della non operatività si ha quando l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputati al conto economico, è inferiore a quello dei ricavi figurativi, calcolati sulla base di precisi criteri di legge; la prova contraria carico del contribuente, non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2022, n. 1495 – In base al principio di semplificazione processuale, costituito dal principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., la parte che ha allegato l’esistenza di un fatto specifico (il processo verbale di constatazione), non contestato dalla controparte, è esonerata dall’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.

In base al principio di semplificazione processuale, costituito dal principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., la parte che ha allegato l’esistenza di un fatto specifico (il processo verbale di constatazione), non contestato dalla controparte, è esonerata dall’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2022, n. 1451 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1226 – L’avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo

L’avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all'inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 gennaio 2022, n. 1049 – Il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)

Il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 gennaio 2022, n. 1048 – Il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa

Il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 gennaio 2021, n. 1031 – Ricorso per revocazione, errore revocatorio il mancato esame di un motivo e senza considerare uno scritto difensivo (memoria). Il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione – Modalità di redazione del ricorso in cassazione

Nel ritenere errore di fatto revocatorio rilevante l'aver pronunciato senza considerare uno scritto difensivo (memoria) ma purché se ne dimostri l'essenzialità talché l'esito del giudizio sarebbe stato diverso, è ritenuto errore revocatorio il mancato esame di un motivo. Il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa

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