CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2022, n. 1446 – Il deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, quale requisito di ammissibilità del gravame non notificato a mezzo di ufficiale postale, è stato eliminato dall’art. 36 del d.lgs. n. 175 del 2014 con efficacia non retroattiva, compatibile con l’art. 6 della CEDU, che non garantisce il diritto a beneficiare di norme procedurali sopravvenute, a cui lo Stato può legittimamente applicare il principio tempus regit actum