processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5171 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5073 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li  indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li  indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 febbraio 2021, n. 4985 – Laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appelatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate

Laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appelatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4775 – Ai sensi dell’art. 7 della l. n. 21 del 1992, i titolari della licenza per l’esercizio del servizio di taxi svolgono un’attività di impresa artigiana di trasporto, sicché, nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso di detta licenza, si realizza una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito ex art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986

Ai sensi dell’art. 7 della l. n. 21 del 1992, i titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi svolgono un'attività di impresa artigiana di trasporto, sicché, nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso di detta licenza, si realizza una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito ex art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4759 – In tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’amministrazione finanziaria ed il concessionario della riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario

In tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi dell'atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'amministrazione finanziaria ed il concessionario della riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all'ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all'impugnazione nei diversi gradi del processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4738 – La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, – ma pur sempre di carattere ricettizio, – poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, – così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione

La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, - ma pur sempre di carattere ricettizio, - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, - così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4115 – La sentenza è da ritenere affetta dal vizio di omessa pronuncia, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice omette di provvedere su alcune richieste, legittimamente formulate da una delle parti ed autonomamente apprezzabili

La sentenza è da ritenere affetta dal vizio di omessa pronuncia, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice omette di provvedere su alcune richieste, legittimamente formulate da una delle parti ed autonomamente apprezzabili

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