processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28581 – Il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell’I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito

Il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell'I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2020, n. 26336 – Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139, cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria

Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139, cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26109 – In tema di imposte sui redditi, poiché avverso l’accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d’impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d’impugnazione dell’accertamento in questione

In tema di imposte sui redditi, poiché avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 dicembre 2020, n. 27435 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28169 – E’ nulla per anomalia motivazionale la sentenza della CTR si è limitata ad aderire alla sentenza di primo grado e, quindi, ha adottato una motivazione del tutto incongrua rispetto alle questioni prospettate. In tal modo riduce la motivazione a pura apparenza e vizia di nullità la sentenza

E' nulla per anomalia motivazionale la sentenza della CTR si è limitata ad aderire alla sentenza di primo grado e, quindi, ha adottato una motivazione del tutto incongrua rispetto alle questioni prospettate. In tal modo riduce la motivazione a pura apparenza e vizia di nullità la sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27672 – Se è vero che la richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta – la quale integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione – è incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento

Se è vero che la richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta - la quale integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione - è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25107 – Le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato

Le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2020, n. 28043 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

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