processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2796 depositata il 5 febbraio 2025 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 2743 depositata il 4 febbraio 2025 – In tema di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto; pertanto, le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d’ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità

In tema di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto; pertanto, le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d'ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 2707 depositata il 4 febbraio 2025 – In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame

In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2698 depositata il 4 febbraio 2025 – In caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, incombe sulla amministrazione fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore L’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico, anche per il principio di vicinanza alla prova, a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione

In caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso, incombe sulla amministrazione fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore L'Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico, anche per il principio di vicinanza alla prova, a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 2645 depositata il 4 febbraio 2025 – In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l’interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall’impulso d’ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell’apertura della propria procedura concorsuale

In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3057 depositata il 6 febbraio 2025 – Il non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte costituita, gli estremi della “causa non imputabile” del mancato rispetto del termine lungo per impugnare, in quanto essa avrebbe potuto, con un comportamento ordinariamente diligente, e dunque esigibile, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre impugnazione

Il non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte costituita, gli estremi della “causa non imputabile” del mancato rispetto del termine lungo per impugnare, in quanto essa avrebbe potuto, con un comportamento ordinariamente diligente, e dunque esigibile, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre impugnazione

Il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza e non dalla comunicazione del dispositivo

Nel processo tributario ai sensi dell'art. 37 del codice di procedura tributaria, come modificato dal D.Lgs. n. 220 del 220, intitolato "Pubblicazione e comunicazione della sentenza" statuisce che "1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico  nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2655 depositata il 4 febbraio 2025 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va interpretato anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU appena richiamata, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi, non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali, o comunque non fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va interpretato anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU appena richiamata, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi, non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali, o comunque non fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati

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