CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2385 depositata il 31 gennaio 2025 – Attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, non è rilevabile d’ufficio un profilo di nullità dell’atto (prevista da una legge entrata in vigore anteriormente al 1 gennaio 2024) oggetto del giudizio stesso differente da quello specificamente denunciato dal ricorrente salve le ipotesi prevedute dall’art. 7-ter della L. n. 212/2000. Ne deriva che è viziata da ultra-petizione la pronuncia con cui è rilevata d’ufficio la nullità dell’avviso di accertamento per violazione del contraddittorio previsto dall’art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 (introdotto dal D.Lgs. n. 358/1997), previsto in caso di contestazione di operazioni antielusive, ove il contribuente abbia invece denunciato il vizio di motivazione dell’atto medesimo
Attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, non è rilevabile d'ufficio un profilo di nullità dell'atto (prevista da una legge entrata in vigore anteriormente al 1 gennaio 2024) oggetto del giudizio stesso differente da quello specificamente denunciato dal ricorrente salve le ipotesi prevedute dall'art. 7-ter della L. n. 212/2000. Ne deriva che è viziata da ultra-petizione la pronuncia con cui è rilevata d'ufficio la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio previsto dall'art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 (introdotto dal D.Lgs. n. 358/1997), previsto in caso di contestazione di operazioni antielusive, ove il contribuente abbia invece denunciato il vizio di motivazione dell'atto medesimo