processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2385 depositata il 31 gennaio 2025 – Attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, non è rilevabile d’ufficio un profilo di nullità dell’atto (prevista da una legge entrata in vigore anteriormente al 1 gennaio 2024) oggetto del giudizio stesso differente da quello specificamente denunciato dal ricorrente salve le ipotesi prevedute dall’art. 7-ter della L. n. 212/2000. Ne deriva che è viziata da ultra-petizione la pronuncia con cui è rilevata d’ufficio la nullità dell’avviso di accertamento per violazione del contraddittorio previsto dall’art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 (introdotto dal D.Lgs. n. 358/1997), previsto in caso di contestazione di operazioni antielusive, ove il contribuente abbia invece denunciato il vizio di motivazione dell’atto medesimo

Attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, non è rilevabile d'ufficio un profilo di nullità dell'atto (prevista da una legge entrata in vigore anteriormente al 1 gennaio 2024) oggetto del giudizio stesso differente da quello specificamente denunciato dal ricorrente salve le ipotesi prevedute dall'art. 7-ter della L. n. 212/2000. Ne deriva che è viziata da ultra-petizione la pronuncia con cui è rilevata d'ufficio la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio previsto dall'art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 (introdotto dal D.Lgs. n. 358/1997), previsto in caso di contestazione di operazioni antielusive, ove il contribuente abbia invece denunciato il vizio di motivazione dell'atto medesimo

La presunzione giurisdizionale dell’attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, anche dopo l'introduzione del comma 5-bis dell'art. 7 del codice di procedura tributaria (d.lgs. n. 546 del 1992) ha continuato a ritenere applicabile la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. La Suprema Corte (Cass., sez. V, ordinanza n. 2464 del 2025) ha continuato a dare seguito all'orientamento [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 2464 depositata il 2 febbraio 2025 – In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria

In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2391 depositata il 31 gennaio 2025 – Il principio di correlazione deve dunque ritenersi intrinseco in quello di competenza e, pertanto, al fine di individuarne correttamente il contenuto, non si può prescindere dal concetto di correlazione civilistico-contabile tra produzione del reddito e costi correlati

Il principio di correlazione deve dunque ritenersi intrinseco in quello di competenza e, pertanto, al fine di individuarne correttamente il contenuto, non si può prescindere dal concetto di correlazione civilistico-contabile tra produzione del reddito e costi correlati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2388 depositata il 31 gennaio 2025 – In un processo impugnatorio come quello tributario, per evitare il giudizio di inammissibilità di una censura proposta nel giudizio di cassazione relativa all’omesso esame di una questione relativa alla legittimità dell’atto impositivo, il contribuente deve quanto meno dedurre di aver proposto la questione, non affrontata dalla sentenza di appello, sin dal primo grado di giudizio

In un processo impugnatorio come quello tributario, per evitare il giudizio di inammissibilità di una censura proposta nel giudizio di cassazione relativa all'omesso esame di una questione relativa alla legittimità dell'atto impositivo, il contribuente deve quanto meno dedurre di aver proposto la questione, non affrontata dalla sentenza di appello, sin dal primo grado di giudizio

Processo tributario: efficacia per le sole sanzioni tributarie dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000 delle sentenza penale dibattimentale di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3800 depositata il 14 febbraio 2025, intervenendo in tema di efficacia ed applicabilità dell'art. 21-bis, ha affermato il principio di diritto secondo cui "L’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l’art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell’art. 119 T.U. della [...]

Corte di Cassazione. sezione tributaria, sentenza n. 3800 depositata il 14 febbraio 2025 – L’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l’art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell’art. 119 T.U. della giustizia tributaria, in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio

L’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l’art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell’art. 119 T.U. della giustizia tributaria, in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 790 depositata il 12 gennaio 2025 – L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa rimane estranea all’esatta esegesi delle norme di diritto invocate e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità

L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa rimane estranea all'esatta esegesi delle norme di diritto invocate e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità

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