processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31184 depositata il 5 dicembre 2024 – Il sindacato di legittimità in questo campo è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” e di motivazione “perplessa od incomprensibile” o “apparente”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della stessa

Il sindacato di legittimità in questo campo è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell'inosservanza del cd. "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili" e di motivazione "perplessa od incomprensibile" o "apparente", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della stessa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31262 depositata il 6 dicembre 2024 – In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, (…) devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, (...) devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia

Processo tributario: il termine di impugnazione della sentenza non decorre dalla lettura o deposito del dispositivo ma dalla pubblicazione della sentenza

Il codice del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992), come modificato prima dalla  legge 31 agosto 2022, n. 130 e poi dal d.lgs. n. 220/2023, prevede all'articolo 51 del d.lgs. n. 546/1992 statuisce al 1° comma che "Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo [...]

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza n. 13599 depositata il 16 maggio 2024 – Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l’eccezionale ipotesi prevista dall’art. 433, secondo comma, cod. proc. civ.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria

Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 433, secondo comma, cod. proc. civ.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 35588 depositata il 19 novembre 2021 – Il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, ne’ requisito di efficacia

Il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, ne' requisito di efficacia

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20144 depositata il 17 agosto 2017 – Il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1 decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2

Il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1 decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31232 depositata il 5 dicembre 2024 – Il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario – come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione – il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso

Il processo tributario è a cognizione piena e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario - come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione - il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 5, sentenza n. 3544 depositata il 22 ottobre 2024 – Il giudizio promosso dalla società avverso la contestazione di un maggior utile societario e quello promosso dai singoli soci, rispetto all’attribuzione a ciascuno di essi di utili extra-bilancio, pur se processualmente riuniti rimangono autonomi così come le sorti dei singoli avvisi di accertamento. Perciò, la mancata riassunzione della lite da parte dei soci, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, non determina la definitività degli originari atti impositivi agli stessi notificati se nel giudizio di legittimità non sono stati chiamati in causa personalmente

Il giudizio promosso dalla società avverso la contestazione di un maggior utile societario e quello promosso dai singoli soci, rispetto all’attribuzione a ciascuno di essi di utili extra-bilancio, pur se processualmente riuniti rimangono autonomi così come le sorti dei singoli avvisi di accertamento. Perciò, la mancata riassunzione della lite da parte dei soci, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, non determina la definitività degli originari atti impositivi agli stessi notificati se nel giudizio di legittimità non sono stati chiamati in causa personalmente.

Torna in cima