processo tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26439 depositata il 10 ottobre 2024 – In caso di impugnazione di una iscrizione ipotecaria per vizi propri e per intervenuta decadenza della pretesa impositiva a causa della mancata notificazione degli atti prodromici, il contributo unificato tributario (CUT) deve essere calcolato sulla base dei crediti recati dalla sola iscrizione ipotecaria

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26439 depositata il 10 ottobre 2024 Processo tributario - Contributo Unificato - Iscrizione ipotecaria Massima: Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria. L'importo del contributo unificato tributario deve essere [...]

E’ nulla la notifica effettuata in luogo diverso dalla sede legale o effettiva della persona giuridica, salvo il potere del giudice di disporre la rinotifica

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 28527 depositata il 6 novembre 2024, intervenendo in tema di notifiche di atti processuali, ha ribadito il principio secondo cui "In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1931 depositata il 28 gennaio 2025 – In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l’ art. 1 , comma 192, della L. n. 197 del 2022 , nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l' art. 1 , comma 192, della L. n. 197 del 2022 , nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 2, sentenza n. 1154 depositata il 3 ottobre 2024 – In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva

In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva

Processo tributario: in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento

Il comma 3 dell'articolo 19 del codice di procedura tributaria (D. lgs. n. 542/1992) prevede che " La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo."  Sul punta la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 32671 depositata il 16 dicembre 2024 ha ribadito il principio [...]

Processo tributario: perfezionamento della notifica di un atto impositivo o processuale nei casi di irreperibilità relativa regolate dagli artt. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e 140 cod. proc. civ.

In tema di perfezionamento della notifica dell'atto impositivo o processuale, eseguito ai sensi    la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 32671 depositata il 16 dicembre 2024 ha ribadito il principio secondo cui la "notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32671 depositata il 16 dicembre 2024 – In tema di processo tributario, il contribuente che lamenti l’inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in funzione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) avverso l’atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso abbia ricevuto la notifica, avendo quest’ultima valore equipollente ad una valida notifica della cartella di pagamento, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l’esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione

In tema di processo tributario, il contribuente che lamenti l’inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in funzione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) avverso l’atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso abbia ricevuto la notifica, avendo quest’ultima valore equipollente ad una valida notifica della cartella di pagamento, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30388 depositata il 25 novembre 2024 – Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse. La mera proposizione di difese e questioni di diritto non è preclusa pur in presenza di tardiva costituzione, essendo prevista, nel processo tributario, la decadenza delle eccezioni non rilevabili di ufficio

Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse. La mera proposizione di difese e questioni di diritto non è preclusa pur in presenza di tardiva costituzione, essendo prevista, nel processo tributario, la decadenza delle eccezioni non rilevabili di ufficio

Torna in cima