CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2799 depositata il 5 febbraio 2025 – In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, dopo che l’Amministrazione ha assolto al suo obbligo probatorio, ai fini della dimostrazione della propria buona fede, l’operatore commerciale deve provare di essersi attivato nel migliore dei modi possibili, secondo le circostanze del caso concreto, per accertare la concreta affidabilità commerciale della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, come accade con l’acquisizione di informazioni soltanto da banche dati pubbliche
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, dopo che l'Amministrazione ha assolto al suo obbligo probatorio, ai fini della dimostrazione della propria buona fede, l'operatore commerciale deve provare di essersi attivato nel migliore dei modi possibili, secondo le circostanze del caso concreto, per accertare la concreta affidabilità commerciale della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, come accade con l'acquisizione di informazioni soltanto da banche dati pubbliche