processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2799 depositata il 5 febbraio 2025 – In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, dopo che l’Amministrazione ha assolto al suo obbligo probatorio, ai fini della dimostrazione della propria buona fede, l’operatore commerciale deve provare di essersi attivato nel migliore dei modi possibili, secondo le circostanze del caso concreto, per accertare la concreta affidabilità commerciale della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, come accade con l’acquisizione di informazioni soltanto da banche dati pubbliche

In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, dopo che l'Amministrazione ha assolto al suo obbligo probatorio, ai fini della dimostrazione della propria buona fede, l'operatore commerciale deve provare di essersi attivato nel migliore dei modi possibili, secondo le circostanze del caso concreto, per accertare la concreta affidabilità commerciale della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, come accade con l'acquisizione di informazioni soltanto da banche dati pubbliche

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata, sentenza n. 2889 depositata il 31 ottobre 2024 – La sentenza irrevocabile di assoluzione con le rispettive formule di insussistenza del fatto o di non aver commesso il fatto ascritto, emessa a seguito di dibattimento penale nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato circa i medesimi eventi fattuali nel processo tributario

La sentenza irrevocabile di assoluzione con le rispettive formule di insussistenza del fatto o di non aver commesso il fatto ascritto, emessa a seguito di dibattimento penale nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato circa i medesimi eventi fattuali nel processo tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 28077 depositata il 30 ottobre 2024 – La violazione consistente nell’omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all’estero, prevista dall’art. 4 , comma 2, D.L. n. 167 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990 ), sanzionata dal successivo art. 5, comma 5 (nella formulazione temporalmente vigente), risponde all’esclusiva finalità di assicurare, tramite l’obbligo di dichiarazione, appunto, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l’estero, quali manifestazioni di capacità contributiva

La violazione consistente nell'omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all'estero, prevista dall'art. 4 , comma 2, D.L. n. 167 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990 ), sanzionata dal successivo art. 5, comma 5 (nella formulazione temporalmente vigente), risponde all'esclusiva finalità di assicurare, tramite l'obbligo di dichiarazione, appunto, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l'estero, quali manifestazioni di capacità contributiva

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 799 depositata il 24 ottobre 2024 – Con riferimento al canone unico patrimoniale (“CUP”) ex artt. 1, c. 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le questioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari sono di competenza del giudice tributario. Spettano, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree

Con riferimento al canone unico patrimoniale (“CUP”) ex artt. 1, c. 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le questioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari sono di competenza del giudice tributario. Spettano, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 1, sentenza n. 555 depositata il 23 ottobre 2024 – La mancata riassunzione, nel termine di sei mesi, presso il giudice dichiarato territorialmente competente del giudizio avverso il “silenzio-rifiuto” all’istanza di rimborso estingue il processo precludendo al contribuente la possibilità di incardinarne uno nuovo sul medesimo oggetto, pur se il diritto alla restituzione del tributo non si è prescritto. L’oggetto del giudizio, infatti, è l’obbligazione tributaria contenuta nell’atto impugnabile, che può essere contestata in un solo ed unico processo

La mancata riassunzione, nel termine di sei mesi, presso il giudice dichiarato territorialmente competente del giudizio avverso il “silenzio-rifiuto” all’istanza di rimborso estingue il processo precludendo al contribuente la possibilità di incardinarne uno nuovo sul medesimo oggetto, pur se il diritto alla restituzione del tributo non si è prescritto. L’oggetto del giudizio, infatti, è l’obbligazione tributaria contenuta nell’atto impugnabile, che può essere contestata in un solo ed unico processo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 11, sentenza n. 5962 depositata il 22 ottobre 2024 – L’avviso di accertamento del reddito di società di persone, pur se divenuto irretrattabile per mancanza di impugnazione da parte di quest’ultima, non può considerarsi definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l’atto non è stato notificato

L'avviso di accertamento del reddito di società di persone, pur se divenuto irretrattabile per mancanza di impugnazione da parte di quest'ultima, non può considerarsi definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l'atto non è stato notificato

La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma ed il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma ed il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2797 depositata il 5 febbraio 2025 – Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.

Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.

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