processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5117 depositata il 27 febbraio 2025 – Nel processo tributario, ai fini dell’assolvimento dell’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è sufficiente la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni inizialmente addotte a fondamento dell’impugnazione dell’atto impositivo ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza, e comunque ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in termini inequivoci, seppure per implicito, le ragioni di censura

Nel processo tributario, ai fini dell'assolvimento dell'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è sufficiente la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente addotte a fondamento dell'impugnazione dell'atto impositivo ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza, e comunque ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in termini inequivoci, seppure per implicito, le ragioni di censura

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 3695 depositata il 13 febbraio 2025 – Nel giudizio di revocazione, la sentenza in cui il giudice esamini direttamente il vizio revocatorio, senza pronunciarsi espressamente sull’eccezione di inammissibilità della parte convenuta che contesti l’esistenza di uno dei casi previsti nell’art. 395 c.p.c., non incorre in un vizio di omessa pronuncia, dovendosi ritenere che tale eccezione sia stata implicitamente rigettata, con la conseguenza che la parte soccombente su tale eccezione può ricorrere in cassazione solo prospettando il vizio di violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) o il difetto di motivazione nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Nel giudizio di revocazione, la sentenza in cui il giudice esamini direttamente il vizio revocatorio, senza pronunciarsi espressamente sull'eccezione di inammissibilità della parte convenuta che contesti l'esistenza di uno dei casi previsti nell'art. 395 c.p.c., non incorre in un vizio di omessa pronuncia, dovendosi ritenere che tale eccezione sia stata implicitamente rigettata, con la conseguenza che la parte soccombente su tale eccezione può ricorrere in cassazione solo prospettando il vizio di violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) o il difetto di motivazione nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del  Piemonte, sezione 2, sentenza n. 587 depositata l’ 11 novembre 2024 – L’esito favorevole per il contribuente del processo penale ha efficacia vincolante nel processo tributario qualora la sentenza di assoluzione (perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) sia irrevocabile e riguardi i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario

L’esito favorevole per il contribuente del processo penale ha efficacia vincolante nel processo tributario qualora la sentenza di assoluzione (perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) sia irrevocabile e riguardi i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6336 depositata il 10 marzo 2025 – La sospensione legale prevista dalla definizione agevolata comporta il cumulo del termine ex art. 327 cod. proc. civ. (se scadente in quell’arco temporale) con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame

La sospensione legale prevista dalla definizione agevolata comporta il cumulo del termine ex art. 327 cod. proc. civ. (se scadente in quell'arco temporale) con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 3721 depositata il 13 febbraio 2025 – Nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa”

Nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa"

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 3709 depositata il 13 febbraio 2025 – Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi

Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2801 depositata il 5 febbraio 2025 – In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dall’art. 75, comma 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo D.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità

In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo D.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2798 depositata il 5 febbraio 2025, n. 2798 – In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle parti ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa

In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa

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