processo tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 15, della Sicilia sentenza n. 4107 depositata il 29 maggio 2024 – Nel processo civile ed estensibile al processo tributario ex art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/1992 ai sensi dell’ articolo 344 del codice di procedura civile , l’intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso ( articolo 111 del codice di procedura civile ) – è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di cui all’ articolo 404 del cpc

Nel processo civile ed estensibile al processo tributario ex art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/1992 ai sensi dell' articolo 344 del codice di procedura civile , l'intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso ( articolo 111 del codice di procedura civile ) - è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all' articolo 404 del cpc

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 22163 depositata il 6 agosto 2024 – In tema di contenzioso tributario, la espressa richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, che in questo caso devono essere, però, notificate alla controparte. Conseguentemente il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza contenuta nell’atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza

In tema di contenzioso tributario, la espressa richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, che in questo caso devono essere, però, notificate alla controparte. Conseguentemente il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza contenuta nell'atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24696 depositata il 13 settembre 2024 – Il contribuente che, nei termini per impugnare l’atto impositivo, esegua spontaneamente il pagamento dell’imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente, comportante la rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo

Il contribuente che, nei termini per impugnare l'atto impositivo, esegua spontaneamente il pagamento dell'imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente, comportante la rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23599 depositata il 3 settembre 2024 – Nel processo tributario, nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio

Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23335 depositata il 29 agosto 2024 – La valutazione delle prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova

La valutazione delle prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova

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