processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31940 depositata l’ 8 dicembre 2025 – Mentre l’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia adempiendo l’onere di dimostrare che “ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine

Mentre l'operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia adempiendo l'onere di dimostrare che "ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31954 depositata l’ 8 dicembre 2025 – Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell’informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31500 depositata il 3 dicembre 2025 – In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l’Ufficio non ha esplicitato una “pretesa”

In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l'Ufficio non ha esplicitato una "pretesa"

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30986 depositata il 26 novembre 2025 – Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità

Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 30990 depositata il 26 novembre 2025 – L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 tuir e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci (o dalla società) riguarda inscindibilmente oltre che la società (nella fattispecie non più esistente) anche tutti i soci e impone che gli stessi siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio

L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 tuir e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci (o dalla società) riguarda inscindibilmente oltre che la società (nella fattispecie non più esistente) anche tutti i soci e impone che gli stessi siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30954 depositata il 26 novembre 2025 – La motivazione è solo “apparente” e la sentenza è nulla quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo "apparente" e la sentenza è nulla quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30953 depositata il 26 novembre 2025 – In materia di giudicato implicito, si è esclusa la possibilità di formazione di un giudicato interno in ordine ai vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo ed a quelli relativi a questioni “fondanti”

In materia di giudicato implicito, si è esclusa la possibilità di formazione di un giudicato interno in ordine ai vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo ed a quelli relativi a questioni "fondanti"

Il principio di non contestazione nel processo tributario

Il principio di non contestazione, codificato nell’art. 115 c.p.c., dispone che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione … anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. In tale sistema, la parte convenuta (o resistente) ha l’onere di “prendere posizione” sui fatti costitutivi dell’azione altrui: la mancata [...]

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