processo tributario

Il ricorso per cassazione nel processo tributario

Nel sistema del processo tributario, il ricorso per cassazione costituisce l’ultimo grado d’impugnazione avente natura di legittimità, non di merito. Esso non è chiamato a riesaminare i fatti, ma a verificare la correttezza dell’interpretazione e applicazione delle regole di diritto, nonché il rispetto dei principi procedurali che presidiano il giudizio tributario. Tale funzione “nomofilattica” fa [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26371 depositata il 29 settembre 2025 – La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte

La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26467 depositata il 1° ottobre 2025 – La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, fatto salvo l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 21 bis, L. 10 marzo 2000, n. 74

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, fatto salvo l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 21 bis, L. 10 marzo 2000, n. 74

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26376 depositata il 30 settembre 2025 – Una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

Una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26186 depositata il 25 settembre 2025 – Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia, l’inosservanza di tali doveri può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia, l'inosservanza di tali doveri può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26066 depositata il 24 settembre 2025 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

L’assoluzione in sede penale dalla frode carosello non ha efficacia se il contribuente non ne dimostra l’irrevocabilità

Con il D.Lgs. 87/2024 è stato introdotto nel D.Lgs. 74/2000 un articolo nuovo, il 21‑bis, che, in un contesto in cui la giurisprudenza aveva a lungo ponderato la relazione tra giudicato penale e processo tributario, tenta di disegnare una via intermedia: non l’automatismo assoluto del giudicato penale, ma una deroga vincolata, condizionata e assai circoscritta [...]

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