processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32745 depositata il 16 dicembre 2025 – La libertà di stabilimento presuppone comunque l’esercizio di un’attività economica ed un insediamento reale, corrispondente anche ad un livello minimo di presenza oggettivamente verificabile, del soggetto non residente nello Stato membro ospite (Corte giustizia, 23/04/2008, C-201/05, T.C.), così da ricomprendere quelle ipotesi in cui, da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, risulti che la società estera controllante, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi eserciti attività economiche effettive

La libertà di stabilimento presuppone comunque l'esercizio di un'attività economica ed un insediamento reale, corrispondente anche ad un livello minimo di presenza oggettivamente verificabile, del soggetto non residente nello Stato membro ospite (Corte giustizia, 23/04/2008, C-201/05, T.C.), così da ricomprendere quelle ipotesi in cui, da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, risulti che la società estera controllante, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi eserciti attività economiche effettive

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33781 depositata il 23 dicembre 2025 – L’istituto della sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria ed è, pertanto, operante con riferimento alla notificazione sia dell’avviso di accertamento, atto impositivo, sia della cartella di pagamento, atto esattivo, sia dell’avviso di accertamento esecutivo, cd. atto impoesattivo

L'istituto della sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria ed è, pertanto, operante con riferimento alla notificazione sia dell'avviso di accertamento, atto impositivo, sia della cartella di pagamento, atto esattivo, sia dell'avviso di accertamento esecutivo, cd. atto impoesattivo

Accertamenti bancari e art. 8 CEDU: insufficienza delle garanzie procedurali a tutela del diritto alla vita privata

Con la sentenza dell’11 dicembre 2025, depositata l’8 gennaio 2026, la Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo interviene nuovamente sul delicato equilibrio tra poteri di accertamento tributario e tutela dei diritti fondamentali del contribuente, censurando l’ordinamento italiano per violazione dell’art. 8 CEDU. La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33743 depositata il 23 dicembre 2025 – Qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo

Qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33785 depositata il 23 dicembre 2025 – Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 156 del 2015, è consentita, esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 156 del 2015, è consentita, esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33764 depositata il 23 dicembre 2025 – In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33713 depositata il 23 dicembre 2025 – La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione delle regole preposte alla prova presuntiva può prospettarsi o quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero quando fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; viceversa, non è ammissibile la critica che si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma

La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione delle regole preposte alla prova presuntiva può prospettarsi o quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero quando fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; viceversa, non è ammissibile la critica che si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, prima sezione, sentenza dell’ 11 dicembre 2025, depositata l’ 8 gennaio 2026 – Il sistema fiscale Italiano è privo di garanzie procedurali sufficienti a tutelare i contribuenti in tema di informazioni che le autorità fiscali ottengono da documenti bancari costituiscono indubbiamente dati personali riguardanti una persona, anche inerenti a rapporti professionali o imprenditoriali, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di informazioni sensibili. In quanto i dati del reddito imponibile guadagnato e non guadagnato, nonché del patrimonio netto imponibile, riguardano la “vita privata” degli individui in questione

Il sistema fiscale Italiano è privo di garanzie procedurali sufficienti a tutelare i contribuenti in tema di informazioni che le autorità fiscali ottengono da documenti bancari costituiscono indubbiamente dati personali riguardanti una persona, anche inerenti a rapporti professionali o imprenditoriali, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di informazioni sensibili. In quanto i dati del reddito imponibile guadagnato e non guadagnato, nonché del patrimonio netto imponibile, riguardano la “vita privata” degli individui in questione

Torna in cima